(1) La Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, promuove e gestisce direttamente o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua.
(1) La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:
(2) Il fabbisogno di cui alle lettere b) e c) è determinato sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
(1) Gli interventi di formazione continua sono determinati dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per la formazione continua, attraverso l'approvazione dello specifico piano triennale.
(1) La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, può:
(2) La Giunta provinciale può inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
(1) Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.
(1) Il diploma di cui all'articolo 5 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
(2) Al fine di essere ammessi, i medici devono dimostrare di essere in grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in lingua tedesca e di conoscere pertanto entrambe le lingue. L'accertamento delle conoscenze linguistiche avviene in base al regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.
(1) Il corso comporta l'impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.
(1) Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio dell'attività libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad eccezione della sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico può inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma può venire occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi.
(1) La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale nè con il servizio sanitario, nè con i medici tutori.
(1) Il medico iscritto ai corsi di cui all'articolo 6, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
(1) Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche.
(1) Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superano i novanta giorni complessivi nel triennio di formazione e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.
(1) Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - «Concorsi ed esami».
(1) Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale su argomenti di medicina clinica.
(2) Del giorno e dell'ora della prova scritta è data comunicazione ai candidati almeno trenta giorni prima della prova stessa.
(3) La graduatoria di ammissione dei partecipanti alla formazione è determinata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d'esame di cui al comma 1.
(1) La Giunta provinciale nomina la commissione d'esame per l'ammissione al corso, la quale è composta da:
(2) Le persone di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono designati dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1 uno viene proposto dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano e uno dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.
(1) La Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:
(1) Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. Le attività didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca.
(2) La durata della formazione è di almeno 3000 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, la quale è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).
(1) I tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale, in possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente. I tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.
(2) Presso le strutture accreditate di cui all'articolo 16, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica è affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a persone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.
(3) Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.
(1) Se il partecipante alla formazione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un periodo di apprendimento può recuperare, ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati.
(2) Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.
(1) Sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno ottenuto giudizi positivi per tutti i periodi di apprendimento del triennio di formazione.
(1) Il giudizio finale è formulato dalla commissione di cui all'articolo 15, integrata dai seguenti componenti:
(2) Della commissione di cui al comma 1 non fanno parte i componenti nominati per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
(1) Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la Provincia può ricorrere ai seguenti interventi:
(2) Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.
(1) La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti. 2)
(2) Le convenzioni possono prevedere che la Provincia versi all'università o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della Giunta provinciale.
(1) L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti dalle convenzioni di cui al presente capo avviene tramite le procedure selettive disciplinate dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni di cui al comma 2.
(2) Le convenzioni prevedono modalità di selezione che consentono di verificare il possesso, oltre ai requisiti previsti in via generale dalla normativa vigente, di una adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.
(1) I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
(2) Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.
(1) La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 3)
(2) L'ammontare dell'assegno è determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla Giunta provinciale.
(1) L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
(2) L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e professionale.
(1) Ai medici specialisti che beneficiano degli assegni di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.
(1) La Provincia può concedere emolumenti nei seguenti casi:
(2) I requisiti e le modalità per l'attribuzione degli emolumenti di cui al presente capo, nonché l'ammontare degli stessi, sono stabiliti con il regolamento di esecuzione alla presente legge, che può anche limitarne la fruizione a determinate categorie di soggetti.
(1) Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del Servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla Giunta provinciale.
(2) Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 4)
(3) Il regolamento di esecuzione alla presente legge può disciplinare la concessione di una speciale indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.
(1) Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea.
(1) Ai dipendenti del Servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, può essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialità attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano.
(2) Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.
(1) Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati:
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
(2) I regolamenti di esecuzione alle leggi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino all'approvazione del regolamento di esecuzione alla presente legge, per le parti compatibili con le disposizioni della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.