Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
(2) Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.