Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni appartenenti a titolo di proprietà al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.
(2) In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.
(3) L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle Aziende sanitarie della regione ove ha sede l'Istituto medesimo.