Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
(2) Le modalità, i criteri e le condizioni per lo svolgimento da parte dell'Istituto delle attività previste al comma 1 sono stabilite dal Comitato di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 20; in ogni caso l'Istituto può espletare tali attività solo dopo aver assicurato l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
(3) Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta regionale della Regione del Veneto, di concerto con la Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia e delle Giunte delle Province autonome di Bolzano e Trento, approva le tariffe con proprio provvedimento.