(1) La qualità dell'aria è gestita e controllata su tutto il territorio provinciale secondo quanto stabilito dalle normative europee ed in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione sulla qualità dell'aria.
(2) Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 stabilisce quanto segue:
(3) I piani di azione di cui al comma 2, lettera e), vengono predisposti al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite e di limitarne la durata. Tali piani possono prevedere misure di controllo e di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.
(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere ai soggetti che detengono le necessarie informazioni tutti i dati necessari al fine di stabilire il contributo all'inquinamento atmosferico delle varie fonti emissive.12)