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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

Art. 2 (Definizioni)   delibera sentenza

(1)  Ai fini della presente legge, si intende per:

  1. inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;
  2. emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;
  3. impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;
  4. impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;
  5. valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;
  6. valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;
  7. valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;
  8. fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.
massimeDelibera 27 giugno 2011, n. 998 - Rilevazione dello stato di conservazione dei tetti contenenti cemento-amianto e relativo risanamento - Istituzione registro dell'amianto
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