(1) Nei casi in cui il transito attraverso la provincia di Bolzano di veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza ed intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pubblica e di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della giunta provinciale, sentiti gli assessori alla Sanità, ai Trasporti, all'Industria e all'Ambiente, assume con proprio decreto provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci.
(2) I relativi criteri vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione.