(1) La direzione lavori è affidata agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti e, ove se ne riscontrasse l'impossibilità, a liberi professionisti abilitati o a relative società di servizi.
(2) La direzione lavori può essere affidata a liberi professionisti anche se il relativo progetto sia stato compilato da altri professionisti o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione committente.
(3) La nomina è subordinata alla prestazione di un'adeguata polizza d'assicurazione che tutela l'amministrazione dai danni diretti derivanti da responsabilità professionale.