pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 14 aprile 1998, N. 16
(1) Anche il servizio a tempo determinato assume per l'amministrazione una particolare importanza e pertanto viene valutato. Ogni neoassunto ha di conseguenza interesse ad ottenere una valutazione positiva.
(2) Le valutazioni negative hanno delle conseguenze. In caso di scarso rendimento il rapporto di servizio a tempo determinato viene immediatamente risolto.
(3) Nel caso che un rapporto di servizio venga risolto per scarso rendimento, l'interessato non può più chiedere l'inserimento nella graduatoria del corrispondente profilo professionale; inoltre il servizio prestato presso l'amministrazione provinciale non viene valutato.
(4) Qualora la risoluzione del rapporto di servizio si ripeta per lo stesso motivo in un altro profilo professionale, l'aspirante è cancellato da tutte le graduatorie e decade dal diritto di iscriversi in qualsivoglia graduatoria.
(5) Coloro che vengono licenziati dal servizio per motivi disciplinari sono cancellati da tutte le graduatorie e decadano dal diritto di iscriversi in qualsivoglia graduatoria.