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In vigore al: 11/09/2012

i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 8951)
L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa

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  • a)  Titoli di studio e professionali (1) ................................................ mass. punti 10
    • 1.  per ogni decimo di media superiore al voto 6 sono attribuiti ..... punti 0,25
      in caso di voto espresso in trentesimi o sessantesimi ecc. si
      procede per analogia; ai fini del calcolo della media dei voti
      non contano i voti di religione, musica, educazione fisica e condotta;
    • 2.  in caso di titolo di studio o professionale con giudizio
      complessivo, si fa ricorso alla seguente tabella di corrispondenza:
      voto complessivo ................................................voto numerico corrispondente
      ottimo......................................................................... 10
      distinto ....................................................................... 9
      buono ......................................................................... 8
      soddisfacente ............................................................... 7
      sufficiente ................................................................... 6
    • 3.  un titolo di studio o professionale senza indicazione di voto, nonché quello recante un giudizio complessivo diverso da ottimo, distinto, buono, soddisfacente, sufficiente viene valutato, purché vengano presentati i voti relativi all' ultimo anno della corrispondente formazione e, per le lauree conseguite nei paesi dell'area linguistica tedesca, gli attestati degli esami di laurea nella materia principale;
    • 4.  in caso di presentazione di più titoli di studio o professionali viene valutato il titolo di studio richiesto per l' accesso o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore;
    • 5.  per i profili professionali ascritti alla Ia e IIa qualifica funzionale il punteggio è dimezzato;
  • b)  Esperienza professionale (2) ................................................ mass. punti 10
    • 1.  per la professione esercitata oppure il servizio prestato
      con mansioni corrispondenti oppure equiparabili -
      per ogni periodo semestrale ..................................................... punto 1
      per i profili professionali che prevedono il titolo di studio
      minimo ai fini dell'accesso al servizio provinciale, viene
      valutata qualsiasi attività lavorativa;
    • 2.  nel caso di profili professionali che prevedono l' equiparazione tra anni scolastici e anni di esperienza professionale, per coloro che sostituiscono l'assolvimento della scuola con l'esperienza professionale, si procede alla riduzione del numero degli anni di esperienza professionale valutabili con un numero di anni scolastici corrispondenti.
  • c)  Disoccupazione limitatamente ai profili professionali dalla
    Ia alla Va qualifica funzionale (3) ......................................... mass. punti 4
    relativa esclusivamente ai periodi d'iscrizione nella prima
    classe delle liste i collocamento oppure d'iscrizione negli
    appositi elenchi previsti per le categorie protette -
    per ogni periodo trimestrale .................................................. punto 0,5
  • d)  Sussidio di minimo vitale limitatamente ai profili professionali
    dalla Ia alla Va qualifica funzionale (3)
    nel caso che la famiglia dell'aspirante percepisca il sussidio
    di minimo vitale in modo continuativo per almeno 6 mesi ....... punti 10
  • e)  Figli - nel solo caso di profili professionali dalla Ia alla Va
    qualifica funzionale (3)
    per ogni figlio minore a carico ................................................ punti 3

Annotazioni

(1) Le lauree conseguite in Austria sono valide a tutti gli effetti dalla data del loro conseguimento qualora, nel vigente accordo sui titoli di studio concluso tra l'Italia e l'Austria, non siano previsti esami integrativi al fine del loro riconoscimento. Per i restanti titoli di studio o professionali non ancora riconosciuti, conseguiti in un paese dell'Unione Europea, l'aspirante è ammesso con riserva alla graduatoria, purché abbia assolto gli esami integrativi oppure le misure compensative eventualmente previste entro il termine utile alla presentazione delle domande. È nell'interesse dell'aspirante di allegare alla domanda tutta la documentazione atta a provare i voti o giudizi riportati in occasione del conseguimento del titolo di studio o professionale. L'aspirante ammesso con riserva deve presentare il titolo di studio o professionale al più tardi in sede di assunzione.

(2) L'esperienza lavorativa indicata sub b) dovrà essere certificata dal datore di lavoro con indicazione del profilo professionale ovvero delle mansioni esercitate; il lavoratore autonomo oppure il libero professionista dovranno presentare idonea documentazione a certificazione dell'effettivo esercizio della professione. L'esperienza lavorativa è valutata due volte all'anno (vds. 3.2.).

(3) Il punteggio è attribuito per la disoccupazione nei due anni antecedenti la presentazione della richiesta, a condizione che venga documentata. Le condizioni personali sub d) ed e) devono essere in atto al momento di presentazione della domanda. In caso di conferma della domanda le condizioni personali sub c), d) ed e) devono essere aggiornate; in mancanza di indicazioni corrispondenti e di documentazione (disoccupazione) il punteggio già attribuito è azzerato (vds. 5.7.).

1)

pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 14 aprile 1998, N. 16

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