Annotazioni
(1) Le lauree conseguite in Austria sono valide a tutti gli effetti dalla data del loro conseguimento qualora, nel vigente accordo sui titoli di studio concluso tra l'Italia e l'Austria, non siano previsti esami integrativi al fine del loro riconoscimento. Per i restanti titoli di studio o professionali non ancora riconosciuti, conseguiti in un paese dell'Unione Europea, l'aspirante è ammesso con riserva alla graduatoria, purché abbia assolto gli esami integrativi oppure le misure compensative eventualmente previste entro il termine utile alla presentazione delle domande. È nell'interesse dell'aspirante di allegare alla domanda tutta la documentazione atta a provare i voti o giudizi riportati in occasione del conseguimento del titolo di studio o professionale. L'aspirante ammesso con riserva deve presentare il titolo di studio o professionale al più tardi in sede di assunzione.
(2) L'esperienza lavorativa indicata sub b) dovrà essere certificata dal datore di lavoro con indicazione del profilo professionale ovvero delle mansioni esercitate; il lavoratore autonomo oppure il libero professionista dovranno presentare idonea documentazione a certificazione dell'effettivo esercizio della professione. L'esperienza lavorativa è valutata due volte all'anno (vds. 3.2.).
(3) Il punteggio è attribuito per la disoccupazione nei due anni antecedenti la presentazione della richiesta, a condizione che venga documentata. Le condizioni personali sub d) ed e) devono essere in atto al momento di presentazione della domanda. In caso di conferma della domanda le condizioni personali sub c), d) ed e) devono essere aggiornate; in mancanza di indicazioni corrispondenti e di documentazione (disoccupazione) il punteggio già attribuito è azzerato (vds. 5.7.).
pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 14 aprile 1998, N. 16