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In vigore al: 11/09/2012

f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps2

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 32 (Provvidenze speciali per il personale)

(1) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti in servizio di turno spetta un'indennità per servizio di turno notturno e festivo in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I corrispondenti riposi e recuperi avvengono in ragione di un'ora per ogni ora di lavoro effettuata.

(1/bis) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti può essere chiesto, dal competente responsabile del centro, di prestare servizio di pronta disponibilità, dietro corresponsione di un'apposita indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I relativi importi saranno rapportati al numero di ore effettivamente rese in disponibilità. 12)

(2) Il personale addetto ai centri sociali è ammesso, per esigenze di servizio, ad usufruire di vitto e alloggio, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.

(3) Qualora i dipendenti siano tenuti, per turno di servizio, a consumare i pasti e ad alloggiare con gli assistiti, il relativo vitto e alloggio sono gratuiti.

(4) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente il necessario corredo. 12)

(5) I precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo effettivamente impiegati nei casi previsti dal quarto comma del precedente articolo 20. 12)

12)

I commi 1, 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 26 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

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