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In vigore al: 11/09/2012

f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps2

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 1-24.   2)

2)

Riportati al n. X - E/e.

TITOLO IV
Personale addetto alle attività e servizi

Art. 25 (Personale addetto ai servizi socio-assistenziali)

(1) Gli interventi delle strutture organizzative di cui al precedente articolo 23 sono disimpegnati dal personale dei ruoli speciali, di cui alle tabelle B, C/I, C/II e C/III, allegate alla presente legge e del personale del ruolo amministrativo. 3)

(2) Gli istitutori per i soggetti portatori di handicaps della VIII, VII, e V qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i laboratori protetti operanti nell'ambito della formazione professionale, sono trasferiti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui al comma precedente, conservando lo stato giuridico ed economico in atto, e vengono addetti ai laboratori protetti dei centri sociali. Il personale della qualifica di istitutore per handicappati, che viene soppressa, è inquadrato nella nuova qualifica di istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps; il servizio prestato nella qualifica ricoperta è riconosciuto per intero nella nuova qualifica. La Giunta provinciale, su proposta dei competenti ispettori per la formazione professionale, individua il contingente di personale da trasferirsi; i relativi posti in organico sono portati in diminuzione nei ruoli di provenienza del personale educativo della formazione professionale. La Giunta provinciale, sempre su proposta dei competenti ispettori della formazione professionale, individua altresì il contingente di personale educativo per soggetti portatori di handicaps, incaricato a tempo indeterminato o determinato, da trasferirsi ai laboratori protetti dei centri sociali.

(3) Il personale di cui al comma precedente, per motivate esigenze di servizio, può operare, su richiesta dei competenti ispettori per la formazione professionale e d'intesa con il direttore della ripartizione VIII, anche presso le strutture della formazione professionale stessa.

(4) L'assegnazione del contingente numerico e qualitativo del personale fissato dalla Giunta provinciale da adibirsi ai singoli settori e servizi delle strutture organizzative di cui all'articolo 23 è disposta dal direttore della ripartizione VIII, in base alle vigenti norme, sentiti i direttori e i responsabili dei competenti uffici e centri sociali.

(5) Due pedagogisti della VII qualifica funzionale del ruolo di cui alla tabella B, allegata alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono assegnati a ciascuna delle ripartizioni III e X con compiti di coordinamento dell'attività del personale educatore ed assistente addetto al settore scolastico; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo. 4)

3)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 19 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

4)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

Art. 25/bis (Educatori ed assistenti nei centri sociali)

(1) I compiti degli educatori e degli assistenti operanti nelle strutture organizzative di cui al precedente articolo 23 sono individuati nel precedente articolo 20. 5)

5)

L'art. 25/bis è stato inserito dall'art. 20 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 25/ter (Istitutori)

(1) Gli istitutori per soggetti portatori di handicaps operano prevalentemente nei laboratori protetti dei centri sociali. Gli istitutori attendono alle attività formative, occupazionali ed educative dei soggetti portatori di handicaps nei laboratori protetti, attuano interventi per il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché interventi in attività integrative. Essi possono inoltre operare in servizi ospitativi e di tempo libero nei casi e nei modi da prevedersi con regolamento di esecuzione.

(2) Per gli istitutori valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla presente legge per gli educatori e gli assistenti per soggetti portatori di handicaps. 6)

6)

L'art. 25/ter è stato inserito dall'art. 21 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 25/quater

(1) Gli istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps coadiuvano in primo luogo il responsabile del centro sociale nella direzione didattico-pedagogica e nella consulenza psico-pedagogica del personale, nonché nell'organizzazione e nel coordinamento degli interventi socio-sanitari di servizi esterni. I compiti degli istitutori laureati verranno dettagliatamente stabiliti con regolamento di esecuzione. 7)

7)

L'art. 25/quater è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 26 (Personale addetto ai servizi sanitari)

(1) Il personale addetto al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, nonché ai servizi sanitario-riabilitativi gestiti dalle competenti unità sanitarie locali, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11, e successive modifiche, secondo le modalità vigenti.

(2) Per il personale addetto ai servizi sanitari o riabilitativi del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, a quelli gesititi dagli enti di cui agli articoli 36, 37 e 38 della medesima legge, e agli articoli 43 e 51 della presente legge, l'iscrizione di cui al comma precedente avviene con deliberazione della Giunta provinciale, contestualmente all'inquadramento di detto personale negli organici di cui alla tabella A allegata alla presente legge, attuazione delle disposizioni transitorie e finali della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e di quelle contenute nella presente legge.

(3) Nelle assunzioni di personale, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, si deve osservare il criterio di adeguare la consistenza numerica in relazione ai gruppi linguistici di appartenenza, a quella vigente per il personale dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

(4) La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione del personale di cui all'allegata tabella A, alle singole unità sanitarie locali.

Art. 27 (Ruoli speciali provinciali del personale educatore, istitutore e assistente)

(1) Sono istituiti i ruoli speciali del personale provinciale educatore, istitutore e assistente, operante in favore degli alunni handicappati delle scuole e delle istituzioni educative in lingua italiana, tedesca e delle località ladine, nonché in favore degli utenti dei centri sociali.

(2) Le relative dotazioni organiche e le qualifiche sono previste nelle tabelle C/I, C/II e C/III allegate alla presente legge.

(3) Per la nomina ai posti di ruoli di istitutore, educatore e assistente sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, anche quelli speciali di cui al successivo articolo 28. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è equipollente al titolo di specializzazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

(4) L'ammissione ai posti di ruolo avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto con deliberazione della Giunta provinciale. Il relativo bando, contenente i programmi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I concorsi sono banditi separatamente per gruppi linguistici.

(5) Il giudizio sulle prove dei partecipanti ai concorsi per il personale educatore, istitutore o assistente è formulato da un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta secondo le modalità e le rappresentanze previste dal terzo comma del precedente articolo 21.

(6) Ciascuna commissione è integrata da un rappresentante del personale di ruolo, educatore, istitutore, assistente o da un insegnante, rispettivamente assistente di ruolo delle scuole materne, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Qualora le designazioni fossero superiori alla rappresentanza prevista, la scelta del personale educatore, istitutore o assistente, ovvero insegnante o assistente di scuola materna, è operata, tra i nominativi designati, dalla Giunta provinciale. Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

(7) In caso di inquadramento in ruolo il periodo trascorso come incaricato viene riconosciuto a tutti gli effetti della progressione economica e di carriera nei limiti delle vigenti disposizioni previste per il restante personale provinciale.

Art. 28 (Dotazioni organiche del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e sanitari)

(1) Alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, di cui all'articolo 23, e dei centri sociali è addetto il personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, nonché il seguente, di cui all'allegata tabella B;

  • a)  9 pedagogisti o istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps in possesso del diploma di laurea in pedagogia o psicologia;
  • b)  1 operatore in possesso di diploma di laurea e titolo di specializzazione in psicanalisi o titolo equivalente;
  • c)  2 sociologi in possesso di diploma di laurea in sociologia;
  • d)  1 coordinatore tecnico, in possesso del diploma di scuola superiore;
  • e)  8 educatori, in possesso del diploma di scuola superiore o di scuola magistrale e del titolo di specializzazione di cui all' articolo 19 della presente legge o dell'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, o di analoga specializzazione da valutarsi da parte del collegio tecnico di cui all'articolo 24;
  • f)  .....................................................................
  • g)  2 istitutori per soggetti portatori di handicaps: licenza di scuola media inferiore e titolo di specializzazione di cui alla precedente lettera e) ed inoltre titolo di maestro artigiano o attestato di idoneità professionale con successiva attività professionale almeno quinquennale nel settore dell' artigianato o dell'industria o, qualora le norme vigenti non prevedano per specifiche attività il rilascio di detto attestato, esercizio almeno quinquennale dell'attività medesima; l'idoneità professionale può essere comprovata dal possesso del diploma o attestato conseguito al termine della frequenza di 3 o 5 anni di scuola d'arte, dell'istituto tecnico femminile, o dopo la frequenza dell'istituto professionale per l'industria e artigianato o di corsi di formazione professionale a tempo pieno di 3 o 2 anni del settore artigianato, industria, agricoltura ed economia domestica;
  • h)  6 assistenti, in possesso del diploma di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione di cui all' articolo 19;
  • i)  12 agenti tecnici o inservienti; ai soli fini dell' inquadramento nella IV qualifica funzionale è necessario il possesso della licenza di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione.

(2) Qualora i titolari dei posti in organico di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo siano operanti fuori delle strutture organizzative di cui all'articolo 23 della presente legge, ai sensi dell'articolo 25, ovvero svolgono funzioni di responsabile di un centro sociale, i relativi posti possono essere coperti, limitatamente al periodo di svolgimento delle suddette funzioni, da personale supplente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica.

(3) Nel decreto del Presidente della giunta provinciale con il quale, previa deliberazione della Giunta stessa, viene istituito un centro sociale, sono fissate la qualifica funzionale e la dotazione organica del personale di cui alle tabelle B, CI, CII e CIII, allegate alla presente legge, da assegnarsi al centro stesso, sentita la consulta provinciale di cui all'articolo 5.

(4) Nei centri sociali operano equipes formate da personale educativo-assistenziale operante nei centri, affiancato dagli operatori di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.

(5) Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge può essere disposta l'assegnazione ai centri sociali di non più di 28 impiegati della VI o IV qualifica funzionale, con corrispondente ampliamento dei posti in organico del ruolo amministrativo del personale provinciale, per le rispettive qualifiche.

(5/bis) Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e pulizia e per servizi di cucina, guardaroba, custodia ed altri necessari nelle strutture dei centri sociali per soggetti portatori di handicaps gestiti dalla Provincia, qualora la dotazione organica del personale di ruolo non sia sufficiente, l'ufficio affari amministrativi può venire autorizzato a provvedervi ai sensi del quinto comma del precedente articolo 10.

(6) Ad ogni centro sociale è preposto un responsabile scelto dall'assessore provinciale competente, sentita la consulta provinciale di cui all'articolo 5, tra il personale di ruolo addetto alle relative strutture organizzative di cui all'articolo 23, in possesso di laurea in pedagogia, psicologia o sociologia. In mancanza di persona idonea in possesso del suddetto titolo, potrà essere preso in considerazione personale di ruolo in possesso di diploma di maturità di una scuola media di secondo grado di durata quinquennale con specializzazione in un corso almeno biennale in una disciplina nel settore educativo-sociale ed attività almeno quinquennale in servizi sociali, educativi o della formazione professionale.

(6/bis) I responsabili dei centri sociali esercitano le attività previste dalla presente legge. In particolare essi svolgono i compiti riportati nell'apposito allegato e quelli che verranno loro attribuiti con regolamento di esecuzione. Ai responsabili è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità di funzione corrispondente al 90% dell'indennità di dirigenza di un direttore d'ufficio incaricato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alle suddette indennità di funzione le norme di cui agli articoli 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni. Ad essi spetta inoltre una maggiorazione del compenso incentivante nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i direttori di scuole materne.

(6/ter) Per ogni struttura dei centri sociali è nominato fra il personale di ruolo ovvero, in mancanza del medesimo, anche fra quello incaricato, un conduttore con funzioni amministrative ed organizzative dell'ambito della struttura stessa da stabilirsi con regolamento di esecuzione alla presente legge in aggiunta ai normali compiti di istituto. Per i fini di cui al presente articolo si intende come struttura del centro sociale un edificio o parte di esso ospitante una o più attività gestite dal centro - come laboratori protetti, convitti ed altri - con una o più sezioni delle medesime attività. Il conduttore viene nominato dal competente responsabile del centro e dura in carica di regola per un anno di attività, salvo tacita proroga. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento. Il servizio del conduttore presso una struttura dei centri sociali viene remunerato in forma di indennità il cui ammontare viene determinato con delibera della Giunta provinciale. Esso è stabilito caso per caso e non può comunque superare la misura massima di 20 ore mensili di straordinario.

(6/quater) Su proposta del direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo il direttore della ripartizione VIII può disporre che personale di ruolo o incaricato in servizio presso le strutture e servizi dei centri sociali venga distaccato dalle strutture cui era stato assegnato al fine di essere adibito a compiti attribuiti a tale ufficio. Il distacco ha luogo a tempo determinato con limite massimo alla scadenza dell'anno di attività durante il quale esso viene disposto, salvo rinnovo con le medesime modalità.

(7)  8)

(8) Le qualifiche di cui alle precedenti lettere e), limitatamente agli infermieri generici, ed f), sono ad esaurimento e sono riservate al personale inquadrato o da inquadrarsi in ruolo ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 43, 44, 49, 51 e 52 della presente. 8)

8)

L'art. 28 è stato così modificato dall'art. 23 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; il comma 7 è stato successivamente abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 29   9)

30. (Personale educatore, istitutore e assistente incaricato)

(1) Sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24, la Giunta provinciale approva annualmente il piano degli incarichi da conferirsi al personale educatore, istitutore e assistente, operante nei centri sociali. Nel suddetto piano può essere previsto per ogni centro sociale, un fabbisogno standard di personale da utilizzare esclusivamente, anche solo per brevi periodi, per attività sostitutive ed integrative, come: assistenza a domicilio ed in ospedale, inserimento lavorativo, soggiorni fuori sede ed altre da prevedersi nel piano annuale di attività dei centri medesimi. L'incarico è conferito con decreto dell'Assessore provinciale del personale, secondo l'ordine di apposite graduatorie da formarsi con le modalità previste dal precedente articolo 21. 10)

(2) Gli aspiranti ad incarichi di educatore, istitutore e assistente devono essere in possesso rispettivamente dei requisiti di cui al terzo comma del precedente articolo 27.

(3) Gli aspiranti ad incarichi di educatore e assistente possono presentare unica domanda sia per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'articolo 21, che dal presente articolo.

(4) Per quanto non diversamente previsto si applicano, relativamente agli incarichi comtemplati nei precedenti commi, le disposizioni contenute nell'articolo 21.

9)

L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

10)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 24 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 31 (Personale supplente nei centri sociali)

(1) L'Assessore provinciale del personale, in caso di assenza per qualsiasi motivo del personale assistente, educatore e istitutore operante nei centri sociali, può conferire la supplenza nei casi e per il periodo strettamente necessari, anche ad orario ridotto, per chiamata diretta, a persone in possesso dei requisiti richiesti, secondo apposite graduatorie.

(2) Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore provinciale del personale provvede mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

(3) Il conferimento di supplenza ai sensi dei commi precedenti può essere disposto, in quanto indispensabile per garantire la necessaria continuità dei servizi, anche in caso di assenza per congedo ordinario del personale addetto alle strutture. 11)

11)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 32 (Provvidenze speciali per il personale)

(1) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti in servizio di turno spetta un'indennità per servizio di turno notturno e festivo in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I corrispondenti riposi e recuperi avvengono in ragione di un'ora per ogni ora di lavoro effettuata.

(1/bis) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti può essere chiesto, dal competente responsabile del centro, di prestare servizio di pronta disponibilità, dietro corresponsione di un'apposita indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I relativi importi saranno rapportati al numero di ore effettivamente rese in disponibilità. 12)

(2) Il personale addetto ai centri sociali è ammesso, per esigenze di servizio, ad usufruire di vitto e alloggio, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.

(3) Qualora i dipendenti siano tenuti, per turno di servizio, a consumare i pasti e ad alloggiare con gli assistiti, il relativo vitto e alloggio sono gratuiti.

(4) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente il necessario corredo. 12)

(5) I precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo effettivamente impiegati nei casi previsti dal quarto comma del precedente articolo 20. 12)

12)

I commi 1, 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 26 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 33 (Assicurazione degli assistiti)

(1) Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 4 dell'articolo 9 e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10, i delegatari dei servizi sociali provvedono all'assicurazione contro gli infortuni di tutti gli assistiti. 13)

13)

L'art. 33 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 34 Formazione del personale e frequenza di allievi)

(1) L'Amministrazione provinciale può organizzare a livello provinciale o comprensoriale dei corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e tirocinio di allievi e del personale addetto ai vari servizi provinciali in favore dei soggetti portatori di handicaps, anche non direttamente dipendente dalla Provincia, ma in collaborazione attuale o potenziale con essa.

(2) I frequentanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai competenti responsabili dei servizi, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali.

(3) La Giunta provinciale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi. In tal caso l'Amministrazione, su domanda dell'interessato, sostiene le spese, compreso il pagamento diretto o l'eventuale rimborso delle quote di iscrizione, risultanti dalla partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni e congressi, anche all'estero, promossi dalla Provincia, da enti o associazioni italiani o stranieri, riguardanti specifici settori di assistenza ai soggetti portatori di handicaps. Al personale dipendente che vi partecipa spetta, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del vigente regolamento sul trattamento di missione del personale della Provincia. Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; la frequenza di corsi fuori dall'orario di lavoro è retribuita con compenso per lavoro straordinario.

(4) I dipendenti addetti alle strutture provinciali di cui all'articolo 23 possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari e simili. Se la partecipazione risulta di interesse per l'Amministrazione, il dipendente può chiedere congedo straordinario retribuito senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione stessa. Qualora manchi il dichiarato interesse dell'Amministrazione, l'interessato può chiedere congedo straordinario non retribuito.

Art. 35 (Servizio civile e volontario)

(1) Su proposta della consulta provinciale di cui all'articolo 5, la Giunta provinciale può autorizzare il direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23 a stipulare con il Ministero della Difesa apposite convenzioni per ottenere l'assegnazione in servizio civile presso le strutture organizzative provinciali di cui alla presente legge, di obiettori di coscienza, ai quali affidare compiti adeguati all'interno delle stesse.

(2) Il competente assessore provinciale può autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi dei centri sociali di personale volontario. I volontari devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e se del caso di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale. Il personale volontario deve essere assicurato ai sensi del precedente articolo 33. 14)

14)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 36 (Ammissione di tirocinanti)

(1) Nelle strutture organizzative di cui all'articolo 23 può essere ammessa, da parte del competente Assessore provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24, la frequenza di corsisti in formazione professionale quali tirocinanti nelle discipline dei servizi tecnici.

(2) I tirocinanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili dei servizi e possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali. I tirocinanti devono essere assicurati ai sensi del precedente articolo 33. 15)

(3) I tirocinanti hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per le trasferte autorizzate nell'ambito dell'attività di tirocinio.

(4) Ai tirocinanti viene concesso, a richiesta, oltre a trattamento di cui ai commi precedenti, un assegno da liquidarsi mensilmente. L'ammontare della quota mensile e la procedura per il pagamento dell'assegno verranno stabiliti con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Nel caso di periodi di impiego inferiori ad un mese il suddetto assegno è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta. Dalla corresponsione dell'assegno sono esclusi i tirocinanti già dipendenti di enti pubblici. 15)

15)

Il comma 2 è stato modificato e il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 29 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 37 (Norme generali sul personale)

(1) Nei confronti del personale addetto ai servizi sanitari-riabilitativi, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale del servizio sanitario provinciale.

(2) Nei confronti del personale addetto alle strutture organizzative di cui all'articolo 23, sempre per quanto non previsto dalla disposizioni di cui alla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale della Provincia.

Art. 38-42.   2)

2)

Riportati al n. X - E/e.

TITOLO VII
Modifica e integrazione di altre leggi provinciali in materia di assistenza ai soggetti portatori di handicaps e norme sul personale

Art. 43 (Trasferimento di personale dipendente o incaricato da enti locali e con essi convenzionato)

(1) Ai fini dell'espletamento degli interventi specialisti di cui al presente articolo 2, secondo comma, può essere trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, rispettivamente alle strutture organizzative di cui agli articoli 23 e 26 della presente legge, il personale non di ruolo dei comuni o consorzi di comuni o dagli stessi incaricato o comunque operante presso altri enti pubblici o privati con essi convenzionati, e addetto esclusivamente o prevalentemente ai relativi servizi nell'ambito della medicina scolastica.

(2) Il trasferimento di cui al comma precedente avviene nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 51.

(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti del medesimo personale incaricato o convenzionato che dai comuni o loro consorzi sia già stato eventualmente messo a disposizione delle unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge. 16)

16)

L'art. 43 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 30 giugno 1983, n. 21.

Art. 44   17)

17)

Integra l'art. 39 della L.P. 9 dicembre 1978, n. 65.

Art. 45   18)

18)

L'art. 45 è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Art. 46-47.   2)

2)

Riportati al n. X - E/e.

TITOLO VIII
Norme transitorie e finali

Art. 48 (Personale amministrativo)

(1) I servizi amministrativi delle strutture organizzative di cui all'articolo 23 sono espletati dal personale amministrativo del ruolo unico amministrativo del personale della Provincia addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, nonché da quello che sarà inquadrato nel medesimo ruolo ai sensi del successivo articolo 51 o che, appartenente sempre al medesimo ruolo, sarà assegnato dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente e sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24. A tali fini le dotazioni organiche del predetto ruolo unico amministrativo sono aumentate di una unità nella VII qualifica funzionale, di 3 unità nella VI qualifica funzionale e di 4 unità nella V qualifica funzionale. 19)

(2) Per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica di cui al precedente articolo 16, sono assegnate a ciascuna delle ripartizioni III e X tre unità di personale del ruolo amministrativo del personale provinciale, appartenente rispettivamente alla VII, VI e IV qualifica; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo.

19)

Il comma 1 è stato integrato dall'art. 30 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 49 (Trasferimento dei ruoli speciali)

(1) Il personale dei ruoli speciali del servizio provinciale istituito con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C/I, C/II, C/III, allegate alla presente legge, nonché nel ruolo unico amministrativo della Provincia, avuto riguardo alle qualifiche rivestite, conservando la posizione giuridica ed economica in atto. Il personale educatore e assistente, inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle B/I, B/II e B/III della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, in possesso dell'attestato di bilinguismo, può essere inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

(2) L'attuale direttore del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva ed è nominato primario responsabile del medesimo.

Art. 50   20)

20)

L'art. 50 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 51-52.   21)

21)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 53

(1) Fino a quando non è costituito il collegio tecnico di cui all'articolo 24, i titoli, le certificazioni, gli attestati e i diplomi relativi alla specializzazione richiesti nella legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, e nella presente legge, per il personale che è da assumersi o viene trasferito nelle strutture di cui alla presente legge, sono valutati dalla Giunta provinciale.

(2) Per lo stesso periodo di cui al comma precedente ogni altra funzione che la presente legge demanda al collegio tecnico o ad altro organo non ancora costituito è assolta dalla Giunta provinciale.

(3) Avuto riguardo al potenziamento dei servizi sanitario-riabilitativi in favore dei soggetti portatori di handicaps, estesi dalla presente legge anche in favore dei maggiori di età, rispetto a quanto previsto nella precedente legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, i posti dei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge, che risultassero vacanti una volta espletati i concorsi riservati rispettivamente effettuati gli inquadramenti previsti dalla presente legge, possono essere messi a concorso anche in deroga alle eventuali restrizioni vigenti.

(4) I posti in organico vacanti di cui alle tabelle A, B, C/I, C/II, C/III e D, allegate alla presente legge, nonché i posti in aumento nel ruolo unico amministrativo e nel ruolo speciale dei servizi sociali della Provincia, previsti dalla presente legge, vengono messi a concorso solo una volta espletati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai titoli VII e VIII della presente legge. 22)

22)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 30 giugno 1983, n. 21.

Art. 54-55.   21)

21)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 56-58.   2)

2)

Riportati al n. X - E/e.

TABELLA A
Tabella degli organici del personale addetto ai servizi sanitario-riabilitativi da inquadrarsi nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

RUOLO SANITARIO

Tabella A: Profilo professionale: Medici   Posti

1.   responsabile del centro multizonale
  primario ospedaliero     1

2.   aiuto corresponsabile ospedaliero     4

3.   assistente medico      4

      9

Tabella G: Profilo professionale: Psicologi   Posti

1.   psicologo dirigente     3

2.   psicologo coadiutore     6

3.   psicologo collaboratore      9

      18

Tabella I: Personale infermieristico   Posti

A -   operatori professionali di I categoria

1.   operatore professionale coadiutore     6

2.   operatore professionale collaboratore      9

      15

B -   operatore professionale di Il categoria
  (qualifiche ad esaurimento in deduzione
  all'organico della precedente lettera A)

Tabella N: Personale con funzioni di riabilitazione   Posti

I   Categoria:

1.   operatore professionale coadiutore     20

2.   operatore professionale collaboratore      30

      50

Il   Categoria:
  operatore professionale di Il categoria     5

RUOLO TECNICO

Tabella E: Profilo professionale: Assistenti tecnici   Posti

assistente tecnico (educatore per minorati)   1

Tabella F: Profilo professionale: Operatori tecnici   Posti

operatore tecnico (assistenti per minorati)   5

Tabella B 23)

23)

Soppressa dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

Tabella C 24)

24)

Soppressa dall'art. 3 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.

Tabella D 25)

25)

Sostituita dall'articolo 77 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.

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