(1) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti in servizio di turno spetta un'indennità per servizio di turno notturno e festivo in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I corrispondenti riposi e recuperi avvengono in ragione di un'ora per ogni ora di lavoro effettuata.
(1/bis) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti può essere chiesto, dal competente responsabile del centro, di prestare servizio di pronta disponibilità, dietro corresponsione di un'apposita indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali. I relativi importi saranno rapportati al numero di ore effettivamente rese in disponibilità. 12)
(2) Il personale addetto ai centri sociali è ammesso, per esigenze di servizio, ad usufruire di vitto e alloggio, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.
(3) Qualora i dipendenti siano tenuti, per turno di servizio, a consumare i pasti e ad alloggiare con gli assistiti, il relativo vitto e alloggio sono gratuiti.
(4) Al personale addetto ai centri sociali operante a diretto contatto con gli assistiti l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente il necessario corredo. 12)
(5) I precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo effettivamente impiegati nei casi previsti dal quarto comma del precedente articolo 20. 12)