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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 661)
Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 11 (Rumore prodotto all'esterno da attività svolte in ambienti chiusi)

(1) Le caratteristiche delle macchine, attrezzature e impianti utilizzati, nonché quelle degli edifici nei quali l'attività rumorosa si svolge, devono essere complessivamente tali da ridurre l'inquinamento acustico presso il vicinato ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque contenerlo entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

(2) Di norma è vietato:

  1. l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricreative o di altro genere, che siano fonte di inquinamento acustico, al di fuori degli orari prestabiliti e per le zone fissate nel regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le condizioni per l'esercizio di attività industriali a ciclo continuo;
  2. l'impiego di macchine rumorose per uso domestico quali lavatrici, lavastoviglie, lucidatrici e analoghe al di fuori degli orari fissati dal regolamento di esecuzione. L'utilizzo di altre apparecchiature quali telefono, radio, televisione deve avvenire in modo tale da non produrre disturbo o molestia presso il vicinato;
  3. all'interno di edifici destinati prevalentemente ad abitazione e al di fuori degli orari consentiti, l'esercizio di ogni attività produttiva, commerciale o ricreativa rumorosa che possa turbare il normale svolgimento delle funzioni residenziali. Il regolamento di esecuzione prevede le misure e cautele idonee ad eliminare o comunque a ridurre al minimo le immissioni sonore. Qualora la turbativa al normale svolgimento delle funzioni residenziali sia dovuta ad esercitazioni o in generale ad attività musicali, nei casi stabiliti dal regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 50% dei costi degli interventi di insonorizzazione, resi necessari ai fini di ridurre le immissioni sonore entro i limiti dal regolamento stesso stabiliti. 3)
3)
La lettera c) è stata integrata dall'art. 52 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
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