(1) Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, il richiedente deve presentare al sindaco del comune progetto e relazione sulle caratteristiche acustiche, di cui al precedente articolo 14, illustrando gli accorgimenti e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico, secondo gli schemi stabiliti nel regolamento stesso.
(2) La presentazione del progetto è obbligatoria, anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati o di variazioni nelle attività lavorative in essi attuate.
(3) Il sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento del progetto, gli atti all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi, su conforme parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. Copia degli atti viene inviata a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, all'ufficio medicina del lavoro.
(4) L'Assessore provinciale competente può richiedere ogni informazione o documentazione che, a completamento degli atti contenuti nella relazione presentata, fosse ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico determinato dalla prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'Assessore provinciale competente delle informazioni e documentazioni richieste.
(5) Il sindaco notifica al richiedente il provvedimento di autorizzazione o diniego alla realizzazione del progetto, in conformità al parere espresso dall'Assessore provinciale competente.
(6) Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.
(7) La comunicazione della decisione del comitato è fatta, entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
(8) Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.
(9) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.
(10) La concessione edilizia non può venire rilasciata se non previo parere favorevole sul progetto dell'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del Presidente della giunta provinciale.
(11) Tutti gli edifici ed i locali per i quali sono stati approvati i progetti devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso.
(12) Il sindaco trasmette, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda d'uso, la richiesta dell'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni, su parere conforme della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale.
(13) Il sindaco notifica al richiedente, entro 5 giorni dalla comunicazione, il provvedimento di autorizzazione o di diniego, espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.
(14) Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.
(15) La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
(16) Scaduto il termine, senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti della presente legge e dal regolamento di esecuzione.
(17) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.8)