In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 661)
Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)  delibera sentenza

(1) Le norme contenute nella presente legge:

  1. disciplinano l'esercizio di attività che producono o siano comunque idonee a produrre inquinamento acustico;
  2. regolano i requisiti acustici delle macchine, degli impianti e degli edifici in genere, al fine di ridurre la rumorosità al minimo consentito dalla tecnica corrente e comunque contenerla entro i limiti di accettabilità che vengono quantitativamente definiti, per le diverse situazioni, dal regolamento di attuazione.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991 - Sanità - Inquinamento acustico - D.P.C.M. in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Art. 2 (Classificazione delle forme di inquinamento acustico)

(1) Per le attività di prevenzione di cui alla presente legge, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

  • a)  Inquinamento acustico che interessa ambienti esterni a quello in cui viene prodotto o attività che si svolgono all'aperto, denominato inquinamento acustico esterno. Le fonti di tale inquinamento possono essere individuate in:
    • -  attività produttive, commerciali, ricreative o di altro genere che producono rumore;
    • -  traffico nelle sue diverse forme;
    • -  manifestazioni a carattere sporadico, quali schiamazzi, impiego di strumenti e apparecchi sonori e rumori molesti in genere.
  • b)  Inquinamento negli ambienti chiusi, prodotto da sorgenti interne all'ambiente stesso, denominato inquinamento acustico interno.

Art. 3 (Criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico - Inquinamento esterno)

(1) Nel definire i criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico esterno, il regolamento di esecuzione può assumere come riferimento, nei diversi casi, il rumore di fondo, ovvere il rumore ammissibile.

(2) Per "rumore di fondo" si intende il livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizioni di inattività delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare, quali presumibili fonti di inquinamento o disturbo.

(3) Per "rumore ammissibile" si intende il livello sonoro, differenziato a seconda delle caratteristiche dei luoghi e del periodo del giorno, che non può essere superato nella zona stessa.

Art. 4 (Criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico Inquinamento interno)

(1) Nel definire i criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico interno, il regolamento di esecuzione assume, a seconda dei casi, valori limite in modo che non abbia a verificarsi turbativa grave nelle persone esposte, a tutela della loro salute, stabilendo inoltre le opportune misure perché la continuità e la regolarità delle attività che si svolgono negli ambienti stessi vengano egualmente salvaguardate.

Art. 5 (Criteri di misurazione)

(1) Il regolamento di esecuzione:

  1. definisce le diverse tipologie di rumori;
  2. stabilisce i criteri di misurazione del rumore e la relativa valutazione, precisando le caratteristiche della strumentazione da impiegare;
  3. stabilisce le modalità di controllo e di verifica dei requisiti acustici delle macchine, degli impianti e degli edifici in genere.

TITOLO II
Inquinamento acustico esterno

Art. 6 (Ambiti di tutela)  delibera sentenza

(1) La tutela da inquinamento acustico esterno di cui ai successivi articoli 8 e 10 non si esercita nei settori di territorio che ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale risultino destinati nei rispettivi piani urbanistici a zone agricole, forestali, di verde alpino e improduttivo, ovvero nei settori anche con destinazione residenziale, limitatamente per l'attività di carattere agricolo non industriale che in essi si svolgono e secondo criteri da fissarsi nel regolamento di esecuzione.

(2) La rilevazione delle immissioni sonore è pertanto effettuata presso gli insediamenti disturbati, se esistenti, o al confine delle zone destinate a tutela, anche se attualmente prive di insediamenti e comunque indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative.

(3) Nelle zone soggette alle tutela paesaggistica e ambientale di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione può essere prevista la proibizione di ogni attività rumorosa che possa alterare le condizioni ambientali e la quiete delle zone stesse, indipendentemente da ogni presenza umana.

massimeDelibera 28 novembre 2011, n. 1825 - Individuazione del Comune di Bolzano quale „agglomerato“ della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
massimeDelibera 10 maggio 2010, n. 823 - Criteri per la selezione delle zone, nelle quali vanno costruite le barriere antirumore lungo la linea ferroviaria

Art. 7 (Pianificazione urbanistica)

(1) Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle varie zone devono essere previste considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere nel modo migliore i disturbi alla popolazione insediata.

Art. 8 (Rumore prodotto dal traffico terrestre)

(1) Salvo in ogni caso quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi in generale atti a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è fatto divieto di:

  1. fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
  2. eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
  3. attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
  4. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
  5. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
  6. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione del suono, installati o trasportati a bordo di veicoli;
  7. azionare sirene su veicolo autorizzati, fuori dai casi di necessità.

(2) Indipendentemente dai divieti di cui al precedente comma, nelle zone in cui sia stato accertato il superamento dei limiti di accettabilità acustica fissati dal regolamento di esecuzione, il sindaco del comune interessato, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori, è tenuto a disporre con propria ordinanza, previa comunicazione all'Assessore provinciale competente, su conforme parere della Ia Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale la regolazione del traffico in determinate strade o aree, riguardante la limitazione del flusso di veicoli, l'adozione di ridotti limiti di velocità, l'istituzione di sensi unici, incroci semaforici, ecc.2)

(3) Per i fini di cui al precedente comma, gli accertamenti preventivi diretti a verificare le condizioni delle immissioni sonore prodotte dal traffico veicolare sono disposti dall'Assessore provinciale competente, su richiesta motivata del sindaco del comune territorialmente interessato.

2)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 51 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

Art. 9 (Rumore prodotto dal traffico aereo)

(1) Il regolamento di esecuzione indicherà le metodologie da seguire per il rilievo e la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo, nonché i criteri per l'utilizzazione dei territori adiacenti agli aeroporti ed eliporti.

Art. 10 (Rumore prodotto da attività svolte all'aperto)

(1) Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, al fine di ridurre al minimo il rumore, e comunque contenerlo entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

(2) Il sindaco del comune interessato può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento, qualora lo richiedano particolare esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

(3) L'ordinanza del sindaco deve comunque prescrivere la necessità che siano adottate tutte le misure tecniche e organizzative correnti onde ridurre al minimo indispensabile le molestie a terzi.

(4) Nel caso che l'attività rumorosa prosegua oltre il limite consentito dall'ordinanza, il sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, è tenuto a far cessare immediatamente l'attività fonte di inquinamento acustico.

(5) Di norma, nelle attività svolte all'aperto sono vietati:

  1. l'uso di apparecchiature non azionate elettricamente, salvo i casi di comprovata necessità e quelli previsti dal regolamento di esecuzione o comunque al di fuori degli orari consentiti;
  2. l'uso di compressori, martelli pneumatici, seghe a nastro e a disco, perforatrici e altre apparecchiature rumorose, che non siano munite di efficaci dispositivi insonorizzanti o comunque al di fuori degli orari consentiti;
  3. l'uso di tosaerba e di altre attrezzature rumorose per il giardinaggio, che non siano munite di efficaci dispositivi di insonorizzazione o comunque al di fuori degli orari consentiti;
  4. l'uso di sirene per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e situazioni analoghe; possono essere impiegate suonerie, ma per durate non superiori a 15 secondi;
  5. schiamazzi, spari, lancio di razzi non utilizzati per fini agricoli, e rumori molesti in generale;
  6. lo svolgimento di attività domestiche rumorose quali battitura di tappeti e similari al di fuori dell'orario consentito;
  7. operazioni di ritiro immondizie, pulizia strade, ecc. al di fuori dell'orario consentito;
  8. attività sportive, ricreative e analoghe rumorose, quali tiro con armi da fuoco, gioco delle bocce, motocross, go-kart e similari, al di fuori delle giornate e/o degli orari consentiti.

Art. 11 (Rumore prodotto all'esterno da attività svolte in ambienti chiusi)

(1) Le caratteristiche delle macchine, attrezzature e impianti utilizzati, nonché quelle degli edifici nei quali l'attività rumorosa si svolge, devono essere complessivamente tali da ridurre l'inquinamento acustico presso il vicinato ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque contenerlo entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

(2) Di norma è vietato:

  1. l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricreative o di altro genere, che siano fonte di inquinamento acustico, al di fuori degli orari prestabiliti e per le zone fissate nel regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le condizioni per l'esercizio di attività industriali a ciclo continuo;
  2. l'impiego di macchine rumorose per uso domestico quali lavatrici, lavastoviglie, lucidatrici e analoghe al di fuori degli orari fissati dal regolamento di esecuzione. L'utilizzo di altre apparecchiature quali telefono, radio, televisione deve avvenire in modo tale da non produrre disturbo o molestia presso il vicinato;
  3. all'interno di edifici destinati prevalentemente ad abitazione e al di fuori degli orari consentiti, l'esercizio di ogni attività produttiva, commerciale o ricreativa rumorosa che possa turbare il normale svolgimento delle funzioni residenziali. Il regolamento di esecuzione prevede le misure e cautele idonee ad eliminare o comunque a ridurre al minimo le immissioni sonore. Qualora la turbativa al normale svolgimento delle funzioni residenziali sia dovuta ad esercitazioni o in generale ad attività musicali, nei casi stabiliti dal regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 50% dei costi degli interventi di insonorizzazione, resi necessari ai fini di ridurre le immissioni sonore entro i limiti dal regolamento stesso stabiliti. 3)
3)
La lettera c) è stata integrata dall'art. 52 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

TITOLO III
Requisiti acustici degli edifici Inquinamento acustico interno

Art. 12 (Ambienti civili ad uso privato)

(1) Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui devono essere stabiliti i requisiti generali e particolari a cui devono rispondere gli edifici destinati ad abitazione, uffici, alberghi e in genere gli edifici destinati ad attività di carattere privato, al fine di contenere adeguatamente sia le immissioni sonore provenienti dall'esterno, sia la trasmissione di rumori nei locali contigui.

(2) A tale fine, il regolamento di esecuzione determina i principi generali della progettazione, fissa i requisiti acustici delle costruzioni e prescrive le modalità di verifica delle prestazioni acustiche di materiali, componenti e locali nel loro complesso. I requisiti acustici dei materiali devono coincidere, per quanto possibile, con le caratteristiche di isolamento termico.

(3) Per i locali destinati ad attività caratterizzate dal diffuso impiego di macchine e/o servizi rumorosi; quali centri di elaborazione dati, uffici contabili, ecc., i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico dovranno prevedere in modo specifico il contenimento dei tempi di riverberazione.

Art. 13 (Ambienti di uso pubblico o collettivo)

(1) Il regolamento di esecuzione prevede i requisiti specifici, generali e particolari, a cui devono rispondere i locali destinati alla ricreazione ed allo spettacolo, le scuole e gli istituti di istruzione, gli ospedali e le case di cura e in genere gli edifici ad uso pubblico o collettivo, al fine di contenere adeguatamente sia le immissioni sonore provenienti dall'esterno, che le emissioni di rumore verso l'esterno.

Art. 14 (Ambienti di lavoro ad uso industriale, artigianale e simili)

(1) Le macchine, gli impianti e ogni altra apparecchiatura fissa o mobile, nonché i locali utilizzati per lo svolgimento di attività industriali, artigianali o simili, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione devono rispondere a requisiti generali e particolari ed essere dotati di adeguati accorgimenti al fine di ridurre la rumorosità ai posti di lavoro, entro i limiti idonei ad evitare ogni danno alla salute dei lavoratori.

(2) A tal fine il regolamento di esecuzione determina i requisiti tecnici e acustici delle macchine e dei locali e prescrive le modalità di verifica delle prestazioni acustiche di edifici, materiali, macchine e impianti.

(3) Nel caso di lavorazioni svolte in ambienti chiusi, rimane fermo l'obbligo di contenere la rumorosità verso l'esterno entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

(4) Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità degli accertamenti e dei controlli, nonché gli altri interventi per la tutela dell'udito dei lavoratori, quali mezzi di protezione personale.4)

(5) Le disposizioni contenute nel presente titolo, integrate dal regolamento di esecuzione, sostituiscono l'articolo 24 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

4)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 53 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

TITOLO IV
Procedure per la prevenzione da inquinamento acustico

Art. 15 (Progettazione e agibilità degli ambienti civili ad uso privato e degli ambienti ad uso Pubblico o collettivo di nuova edificazione)

(1) Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, il richiedente deve presentare al sindaco del comune progetto e relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici di cui ai precedenti articoli 12 e 13, illustrando gli accorgimenti, i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico, secondo gli schemi stabiliti nel regolamento stesso.5)

(2) La presentazione del progetto e della variante è obbligatoria anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente concessi.

(3) Il sindaco incarica un esperto che non sia intervenuto nella progettazione, scelto secondo le competenze di legge, dall'albo degli esperti, istituito presso l'Amministrazione provinciale, il quale deve disporre apposita relazione attestante la conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

(4) L'iscrizione all'albo degli esperti di cui al precedente comma viene acquisita da coloro che, muniti di laurea in ingegneria, architettura, fisica, chimica industriale e scienze agrarie e forestali o di diploma di perito industriale o di geometra abbiano superato un esame-colloquio sostenuto davanti ad una commissione composta da tre membri, nominata dalla Giunta provinciale. Al fine di agevolare la preparazione dei candidati, l'Amministrazione provinciale è tenuta ad istituire appositi corsi, anche affidandone la realizzazione ad organizzazioni esterne all'Amministrazione stessa.5)

(5) Alla liquidazione delle relative spese professionali provvede chi ha presentato domanda di installazione dell'impianto, secondo onorario a discrezione vistato dal sindaco.5)

(6) Non può darsi luogo alla concessione edilizia qualora l'esperto si sia pronunciato sfavorevolmente sul progetto presentato.

(7) Avverso l'atto di diniego è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo, alla Ia Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale la quale decide entro i successivi 30 giorni.6)

(8) Tutti gli edifici per i quali sono stati autorizzati i progetti e le relazioni devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.7)

(9) A tal fine un esperto, incaricato dal sindaco con le modalità e i requisiti di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere, collauda gli ambienti ed i locali, dichiarandoli conformi alle norme della presente legge e del regolamento di esecuzione.7)

(10) Nel caso di non conformità delle opere realizzate alle disposizioni di legge, il sindaco comunica agli interessati gli adattamenti e gli interventi da operare, nonché il termine entro il quale deve essere provveduto.7)

(11) L'esperto deve redigere tre copie degli atti e depositarle al comune, il quale provvede a trasmettere una copia all'interessato ed altra all'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico.7)

5)
Modificato dall'art. 54 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
6)
Modificato dall'art. 51 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
7)
Comma aggiunto dall'art. 54 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

Art. 16 (Programmazione e agibilità degli ambienti di lavoro ad uso industriale, artigianale e simili)

(1) Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, il richiedente deve presentare al sindaco del comune progetto e relazione sulle caratteristiche acustiche, di cui al precedente articolo 14, illustrando gli accorgimenti e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico, secondo gli schemi stabiliti nel regolamento stesso.

(2) La presentazione del progetto è obbligatoria, anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati o di variazioni nelle attività lavorative in essi attuate.

(3) Il sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento del progetto, gli atti all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi, su conforme parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. Copia degli atti viene inviata a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, all'ufficio medicina del lavoro.

(4) L'Assessore provinciale competente può richiedere ogni informazione o documentazione che, a completamento degli atti contenuti nella relazione presentata, fosse ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico determinato dalla prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'Assessore provinciale competente delle informazioni e documentazioni richieste.

(5) Il sindaco notifica al richiedente il provvedimento di autorizzazione o diniego alla realizzazione del progetto, in conformità al parere espresso dall'Assessore provinciale competente.

(6) Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.

(7) La comunicazione della decisione del comitato è fatta, entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

(8) Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

(9) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

(10) La concessione edilizia non può venire rilasciata se non previo parere favorevole sul progetto dell'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del Presidente della giunta provinciale.

(11) Tutti gli edifici ed i locali per i quali sono stati approvati i progetti devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso.

(12) Il sindaco trasmette, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda d'uso, la richiesta dell'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni, su parere conforme della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale.

(13) Il sindaco notifica al richiedente, entro 5 giorni dalla comunicazione, il provvedimento di autorizzazione o di diniego, espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

(14) Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.

(15) La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

(16) Scaduto il termine, senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti della presente legge e dal regolamento di esecuzione.

(17) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.8)

8)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 55 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

Art. 17 (Attività esistenti)

(1) Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi ed i termini in cui, con riferimento alle attività indicate negli articoli 12, 13 e 14, ai proprietari degli edifici, macchinari o impianti è fatto obbligo di uniformare le attività ai requisiti di accettabilità previsti dal regolamento di esecuzione.

(2) Il regolamento di esecuzione stabilisce per tutti gli insediamenti produttivi o civili, nonché per tutte le macchine e impianti in genere una diversa disciplina a seconda che si tratti di situazioni già in essere o in fasi di realizzazione al momento dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Particolari termini dovranno essere previsti per le aziende artigiane.

(3) Le relative autorizzazioni vengono rilasciate ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16.9)

9)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 56 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

TITOLO V
Vigilanza e sanzioni

Art. 18 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'ufficio tutela dell'aria, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

(2) Per determinati compiti di controllo l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni e delle Unità Sanitarie Locali.

(3) Per la misura dei tassi d'inquinamento acustico e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalersi del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, il quale fornisce i risultati delle misure all'ufficio richiedente.

(4) Se nel corso delle ispezioni, delle misure e dei rilievi vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta o all'utente degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge.

(5) Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela dell'aria, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla I sezione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

(6) Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela dell'aria è punito con la sanzione amministrativa da Euro 774 a Euro 2.324.10)

10)
L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'art. 35, comma 8, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 1911)

11)
Gli artt. 19, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 9, comma 3, dalla L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 20 (Sanzioni amministrative)

(1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico terrestre, di cui al precedente articolo 8 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51 a Euro 154;12)
  2. chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico aereo, di cui al precedente articolo 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;12)
  3. chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attività rumorose eseguite all'aperto di cui al precedente articolo 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 774;12)
  4. chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attività rumorose svolte in ambienti chiusi di cui al precedente articolo 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 774;12)
  5. chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso privato di cui al precedente articolo 12, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 774 a Euro 2.324;12)
  6. chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso pubblico o collettivo di cui al precedente articolo 13, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 774 a Euro 2.324;12)
  7. chiunque violi le disposizioni riguardanti gli accorgimenti atti a ridurre la rumorosità in ambienti ad uso industriale, artigianale o simili, di cui al precedente articolo 14, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 3.098;12)
  8. chiunque, nelle ipotesi di cui al precedente articolo 17, ometta di uniformare edifici, macchinari o im pianti ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento di esecuzione, entro i limiti e i termini di tempo stabiliti dagli organi competenti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 774 a Euro 2.324;12)
  9. chiunque realizzi, ristrutturi o utilizzi edifici e locali senza aver preventivamente ottenuto l'approvazione sui progetti o, rispettivamente, l'autorizzazione all'uso, ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 3.098;12)
  10. chiunque nella realizzazione di un fabbricato non ottemperi ai requisiti e alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento acustico previsti nel progetto e nella concessione edilizia o non ottemperi alle prescrizioni poste dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso o a seguito di controlli, soggiace alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 3.098.12)13)
12)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
13)
L'art. 20 è stato modificato dall'art. 59 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3, e dall'art. 35, comma 9, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 21-2211)

11)
Gli artt. 19, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 9, comma 3, dalla L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

Art. 23 (Coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti)

(1) Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali, che risultino incompatibili e contrarie con la presente legge, non si applicano nella provincia di Bolzano.

(2) Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

(3) Le disposizioni di cui al precedente articolo 15 trovano applicazione non appena istituito in provincia l'Albo degli esperti di cui all'articolo 15 stesso.14)

14)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 61 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

Art. 24 (Norme finanziarie)

(1) Le spese per la concessione di contributi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 11 della presente legge, sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale a termini dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.15)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

15)
L'art. 24 è stato aggiunto dall'art. 62 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
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