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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 661)
Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord., n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 10 (Rumore prodotto da attività svolte all'aperto)

(1) Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, al fine di ridurre al minimo il rumore, e comunque contenerlo entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

(2) Il sindaco del comune interessato può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento, qualora lo richiedano particolare esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

(3) L'ordinanza del sindaco deve comunque prescrivere la necessità che siano adottate tutte le misure tecniche e organizzative correnti onde ridurre al minimo indispensabile le molestie a terzi.

(4) Nel caso che l'attività rumorosa prosegua oltre il limite consentito dall'ordinanza, il sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20, è tenuto a far cessare immediatamente l'attività fonte di inquinamento acustico.

(5) Di norma, nelle attività svolte all'aperto sono vietati:

  1. l'uso di apparecchiature non azionate elettricamente, salvo i casi di comprovata necessità e quelli previsti dal regolamento di esecuzione o comunque al di fuori degli orari consentiti;
  2. l'uso di compressori, martelli pneumatici, seghe a nastro e a disco, perforatrici e altre apparecchiature rumorose, che non siano munite di efficaci dispositivi insonorizzanti o comunque al di fuori degli orari consentiti;
  3. l'uso di tosaerba e di altre attrezzature rumorose per il giardinaggio, che non siano munite di efficaci dispositivi di insonorizzazione o comunque al di fuori degli orari consentiti;
  4. l'uso di sirene per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e situazioni analoghe; possono essere impiegate suonerie, ma per durate non superiori a 15 secondi;
  5. schiamazzi, spari, lancio di razzi non utilizzati per fini agricoli, e rumori molesti in generale;
  6. lo svolgimento di attività domestiche rumorose quali battitura di tappeti e similari al di fuori dell'orario consentito;
  7. operazioni di ritiro immondizie, pulizia strade, ecc. al di fuori dell'orario consentito;
  8. attività sportive, ricreative e analoghe rumorose, quali tiro con armi da fuoco, gioco delle bocce, motocross, go-kart e similari, al di fuori delle giornate e/o degli orari consentiti.
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