(1) Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed ogni altra disposizione prevista da leggi statali, regionali e provinciali, che risultino incompatibili e contrarie con la presente legge, non si applicano nella provincia di Bolzano.
(2) Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.
(3) Le disposizioni di cui al precedente articolo 15 trovano applicazione non appena istituito in provincia l'Albo degli esperti di cui all'articolo 15 stesso.14)