(1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'ufficio tutela dell'aria, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.
(2) Per determinati compiti di controllo l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni e delle Unità Sanitarie Locali.
(3) Per la misura dei tassi d'inquinamento acustico e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalersi del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, il quale fornisce i risultati delle misure all'ufficio richiedente.
(4) Se nel corso delle ispezioni, delle misure e dei rilievi vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'ufficio prescrive alla ditta o all'utente degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge.
(5) Contro i provvedimenti presi dal direttore dell'ufficio tutela dell'aria, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla I sezione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.
(6) Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela dell'aria è punito con la sanzione amministrativa da Euro 774 a Euro 2.324.10)