(1) Per i fini di cui all'articolo precedente, il centro utilizza il patrimonio immobiliare e mobiliare già a disposizione delle aziende agricole provinciali Laimburg di Vadena e Mair am Hof di Teodone. Può altresì essere messo a disposizione del centro ogni altro bene immobile della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Il centro può servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.
(3) Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della Provincia ed è amministrato a cura e spese del centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del centro, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.
(4) Le spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio del centro.6)
(4/bis) La costruzione di edifici e di lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal centro ed in tal caso il consiglio di amministrazione può nominare un direttore dei lavori.7)
(5) In caso di necessità, il centro può costruire, a proprio carico, capannoni ed altri edifici di minore entità ed a carattere non fisso anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario e nel rispetto delle norme di legge vigenti.