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In vigore al: 11/09/2012

Legge provinciale 3 novembre 1975, n. 531)
Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico

1)
Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1975, n. 57/Numero Straordinario.

CAPO I
Sperimentazione agraria e forestale

Art. 1

(1) Per la sperimentazione agraria e forestale la Provincia si avvale di un comitato scientifico consultivo e del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale.

Art. 2 (Comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico di cui all'articolo 1 è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, rimane in carica per la durata di un quinquennio ed è composto da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale agricoltura;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale foreste;
  3. il direttore della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo- forestale;
  4. il direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale;
  5. il direttore della Ripartizione provinciale laboratori provinciali;
  6. un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti;
  7. un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dal centro di consulenza per la frutti- e viticoltura;
  8. un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine;
  9. cinque esperti designati dall'assessore competente per la sperimentazione agraria e forestale.

(2) Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal comitato nel proprio seno.

(3) Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale o della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale.

(4) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

(5) In caso di impedimento, i membri del comitato scientifico di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, mentre per gli altri membri intervengono i rispettivi sostituti nominati dalla Giunta provinciale.

(6) Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale.2)

2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 2/bis (Compiti del Comitato scientifico)

(1) Il comitato scientifico esamina ed esprime parere sul programma di attività che sarà presentato annualmente dal direttore e lo sottopone al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, per la sua approvazione.

(2) Il comitato può demandare a propri sottocomitati settoriali l'esplicazione dei lavori preparatori.3)

3)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 3 (Istituzione del centro)

(1) È istituito il centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale (in seguito denominato centro), con sede in Laimburg, dotato di personalità giuridica ed autonoma amministrativa e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

Art. 4 (Attività e fini del centro)

(1) Il centro svolge i seguenti compiti:

  1. ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell’agricoltura e delle foreste;
  2. ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;
  3. analisi e ricerche agrochimiche di laboratorio;
  4. gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a fini istruttori in generale e turistici, con connesse attività promozionali per l’Alto Adige;
  5. gestione della pescicultura ai fini della ricerca, conservazione e coltivazione di pesci tipici delle acque dell’Alto Adige; 4)

(2) Per l'assolvimento degli scopi di cui sopra, il centro può collaborare con altre stazioni sperimentali agrarie e forestali, nazionali ed estere, compresi istituti universitari, che svolgono funzioni analoghe, ed avvalersi della sperimentazione di altri istituti, stazioni e laboratori, nazionali ed esteri, verso rimborso o conguaglio delle spese.

(3) Il centro può anche eseguire determinati lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. La entità del rimborso spese per queste prestazioni è fissata dal consiglio di amministrazione del centro sulla base degli elementi di costo.

4)
L'art. 4, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e poi così dall'art. 8, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 4/bis (Banca genetica dell'Alto Adige)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Essa comprende anche le sementi. Ad essa spetta il compito di raccogliere, attraverso iniziative adeguate, varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche nonché esaminarne le caratteristiche genetiche e definire i marker.

(2) La Giunta provinciale può adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione. 5)

5)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 5 (Patrimonio del centro)

(1) Per i fini di cui all'articolo precedente, il centro utilizza il patrimonio immobiliare e mobiliare già a disposizione delle aziende agricole provinciali Laimburg di Vadena e Mair am Hof di Teodone. Può altresì essere messo a disposizione del centro ogni altro bene immobile della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Il centro può servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

(3) Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della Provincia ed è amministrato a cura e spese del centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del centro, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.

(4) Le spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio del centro.6)

(4/bis) La costruzione di edifici e di lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal centro ed in tal caso il consiglio di amministrazione può nominare un direttore dei lavori.7)

(5) In caso di necessità, il centro può costruire, a proprio carico, capannoni ed altri edifici di minore entità ed a carattere non fisso anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

6)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
7)
Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 6 (Organi del centro)

(1) Sono organi del centro:

  1. il consiglio di amministrazione;
  2. il presidente del consiglio di amministrazione;
  3. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 (Consiglio di amministrazione)

(1) Il centro è retto da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto:

  1. dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, che ne assume la presidenza;
  2. da un membro designato dal Consiglio provinciale, eletto fra i propri componenti;
  3. da due membri proposti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;
  4. da un membro da scegliere da una terna di nominativi, proposta dall'Unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti;
  5. dal direttore del centro;
  6. da un funzionario dell'Assessorato per le finanze e patrimonio.

(2) Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente.

(3) Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. Il segretario comunica alla Giunta provinciale i verbali di seduta.

(4) Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio del centro.8)

8)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 8 (Funzioni del consiglio di amministrazione)

(1) Con riguardo al programma annuale di attività del centro, spetta al consiglio di amministrazione:

  1. deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo del centro;
  2. approvare i programmi di spesa, che non possono eccedere i limiti dello stanziamento previsti dai singoli capitoli di bilancio;
  3. deliberare l'affitto dei terreni di proprietà di terzi ed autorizzare il presidente del consiglio di amministrazione alla stipulazione dei contratti d'affitto;
  4. stabilire il numero massimo dei salariati fissi.
  5. proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di beni immobili.

(2) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti il consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

(3) Con l'approvazione del programma di cui al numero 2) del comma 1 il direttore dell'azienda è autorizzato ad effettuare gli acquisti e le vendite, nonché ad eseguire i lavori in esso previsti.9)

9)
L'art. 8 è stato modificato dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 9 (Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione)

(1) Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del centro. In caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nell'adunanza successiva. Il presidente vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore del centro.

(2) In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente eletto ai sensi dell'articolo 7.

Art. 10 (Collegio dei revisori)

(1) La gestione finanziaria del centro è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il Presidente viene designato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni.

(2) Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

(3) Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

(4) Spetta, inoltre, ai membri del collegio dei revisori un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione del centro; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

(5) Le spese derivanti da quanto previsto nel terzo e quarto comma sono a carico del bilancio del centro.10)

10)
L'art. 10 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e dall'art. 29 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 11 (Direttore del centro)

(1) La direzione del centro viene esercitata dal direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, coadiuvato dal direttore dell'ufficio competente per l'amministrazione dell'azienda Laimburg quale vice. Il direttore del Centro svolge le funzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del comma 2, limitatamente al personale scientifico, mentre le restanti funzioni nonché l'esecuzione delle deliberazioni aventi riflessi sul bilancio spettano al direttore dell'azienda Laimburg.11)

(2) Il direttore assolve i seguenti compiti:

  1. provvede alla compilazione di una proposta di programma annuale per l'attività e la sottopone al comitato scientifico;
  2. coordina, dirige e sorveglia l'attività di sperimentazione secondo il programma annuale di attività;
  3. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  4. ordina le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;
  5. autorizza le vendite dei prodotti in base ai prezzi di mercato e secondo le modalità ed usanze locali;
  6. dirige, salve le competenze di direttori d’ufficio, il personale del centro dipendente dalla Provincia nonché il personale assunto dal centro su sua proposta per specifici progetti e per attività scientifiche;12)
  7. salvo quanto disposto al numero 6, assume, dirige e amministra il personale del centro e determina il trattamento normativo ed economico dello stesso ai sensi dei contratti collettivi di lavoro del settore privato relativo alla categoria di riferimento e nel rispetto delle direttive da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.12)
  8. predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo. 13)
11)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
12)
I numeri 6 e 7 dell'art. 11, comma 2, sono stati così sostituiti dall'art. 8, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
13)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 12 14)

14)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 5 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

Art. 13 (Ispettori di settore)

(1) Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione può nominare uno o più ispettori di settore.

(2) Gli ispettori di settore dipendono direttamente dal direttore con compiti promozionali e di vigilanza, secondo le istruzioni del direttore per la realizzazione della parte del programma di sperimentazione concernente il proprio settore.

Art. 14

(1) L'esercizio finanziario del centro è annuale e coincide con l'anno solare,

(2) Il bilancio preventivo del centro è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

(3)15)

(4) Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel successivo bilancio di previsione del centro.16)

(5) Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.17)

15)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
16)
Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

Art. 13

(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.

17)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 15 (Entrate del centro)

(1) Le entrate del centro sono:

  1. la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Provincia;
  2. i proventi dei campi sperimentali e della normale produzione agricola;
  3. i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;
  4. il ricavato dall'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;
  5. qualunque introito riguardante la gestione e le finalità del centro.

(2) Tutte le entrate di pertinenza del centro devono essere iscritte in bilancio e versato al tesoriere.

Art. 16 (Spese del centro)

(1) Gli acquisti, i servizi ed i lavori che non superano l'importo di 100.000 euro al netto delle imposte sono eseguiti di regola in economia da parte del direttore dell'azienda Laimburg.

(2) Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei singoli beneficiari con mandati firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o, per sua delega, dal direttore dell'azienda Laimburg.18)

18)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 17 19)

19)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 18-20 20)

20)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 21 19)

19)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 22

(1)21)

(2) Il personale operaio del centro è, inoltre, tenuto all'esecuzione dei lavori manuali, necessari per le esercitazioni pratiche degli alunni delle scuole agrarie.

21)
L'art. 22, comma 1, è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26, e poi abroagto dall'art. 8, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

CAPO II
Ordinamento del servizio fitopatologico

Art. 23

(1) L'osservatorio per le malattie delle piante di Bolzano, trasferito alla Provincia di Bolzano a norma dell'articolo 12 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, assume la denominazione "Ufficio osservatorio fitopatologico" ed ha competenza territoriale entro l'ambito della provincia.22)

22)
L'art. 23 è stato modificato dall'art. 9 delta L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 24

(1) All'Ufficio osservatorio fitopatologico sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modifiche ed integrazioni, ed al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700.

(2) L'Ufficio osservatorio fitopatologico provvede - in base alle direttive degli organi statali - al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali. I detti certificati sono equiparati ad ogni effetto e quelli rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.23)

23)
L'art. 24 è stato modificato dall'art. 9 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 25

(1) Per le materie trasferite alla Provincia le funzioni e le attribuzioni esercitate dal Ministero e dal ministro dell'agricoltura e delle foreste sono esercitate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste,

Art. 26

(1) All'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi dell'Ufficio osservatorio fitopatologico provvede il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei servizi agrari e al ruolo amministrativo.24)

24)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 27-28 20)

20)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 29-32 25)

25)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 33

(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalle disposizioni provinciali in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'articolo 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi del precedente articolo 29 della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(2) La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalle disposizioni provinciali, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Statali (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze ed in ogni caso non meno di tre anni di servizio.

Art. 34-37 25)

25)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 38

(1) Il centro incomincia la gestione con il 1° gennaio 1976. Alla chiusura dell'esercizio 1975 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa accertati dalle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof saranno acquisiti al bilancio del centro.

Art. 39

(1) Alla scadenza dell'esercizio 1975 cessa l'attività delle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof ed i rispettivi consigli di amministrazione decadono.

Art. 40

(1) Con il 1° gennaio 1976 la Provincia cessa di far parte della stazione sperimentale agraria e forestale regionale di San Michele all'Adige.

Art. 41

(1) Le indennità di trasferta per il personale di cui all'articolo 29 sono a carico della Provincia a partire dal 1° gennaio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA A
Ruolo speciale della sperimentazione20)

20)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

TABELLA B
Ruolo speciale dei servizi fitopatologici20)

20)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
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ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
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ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
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ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
ActionAction26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
ActionAction17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
ActionAction12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
ActionAction20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
ActionAction19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
ActionAction05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionAction16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
ActionAction23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
ActionAction14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3
ActionAction18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
ActionAction21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14
ActionAction22/01/1975 - LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
ActionAction13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16
ActionAction21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
ActionAction17/03/1975 - Legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18
ActionAction27/03/1975 - Legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475
ActionAction28/04/1975 - Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21
ActionAction29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionAction29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22
ActionAction15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
ActionAction07/06/1975 - Legge provinciale 7 giugno 1975, n. 24
ActionAction10/06/1975 - Legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25
ActionAction11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
ActionAction11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975 , n. 28
ActionAction11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
ActionAction12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35
ActionAction25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
ActionAction25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37
ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34 
ActionAction12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 
ActionAction17/01/1975 - Legge provinciale 17 gennaio 1975, n. 7
ActionAction18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9
ActionAction25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 41
ActionAction09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38
ActionAction09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 39
ActionAction11/08/1975 - Legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44
ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45
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