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In vigore al: 11/09/2012

Legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 521)
Accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca in sede di esami finali di abilitazione all' esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie. Autorizzazione all' esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie con titolo conseguito all' estero

1)
Pubblicata nel B.U. 18 novembre 1975, n. 56.

Art. 1 2) 

2)
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 82, comma 1, lettera c), della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 2 3)

3)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 82, comma 1, lettera c), della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 3 4)

4)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 82, comma 1, lettera c), della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 4 5)

5)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 82, comma 1, lettera c), della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 5 6)

6)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera d), della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 6 7)

7)
L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 dicembre 1975, n. 56, e poi abrogato dall'art. 82, comma 1, lettera c), della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 7 8)

8)
L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 dicembre 1975, n. 56, e poi abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera d), della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.

Art. 8

(1)9)

(2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.10)

9)
L'art. 8, comma 1, è stato abrogato dall'art. 82, comma 1, lettera c), della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
10)
L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 dicembre 1975, n. 56.
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