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In vigore al: 11/09/2012

Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 261)
Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37

1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Se non diversamente disposto con legge provinciale, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, sono applicate le disposizioni statali. Le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato sono esercitate dal Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali e quelle attribuite agli organi centrali sono esercitate dalla Giunta provinciale.

(2) Contro i provvedimenti del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.2)

massimeDelibera N. 2215 del 19.06.2006 - Autorizzazione del direttore della ripartizione Beni culturali all'approvazione ed esecuzione della cancellazione e dell'esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica per piccole superfici (fino a 25 mq di superficie)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003 - Tutela del paesaggio - differenziazione tra vincolo paesaggistico e vincolo storico-artistico
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 43 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 2 3)

3)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 3 4)

4)
Abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 4  delibera sentenza

(1)5)

(2)6)

(3) I provvedimenti del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali, concernenti cose immobili giacenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, previste dagli articoli 4, 10 e 23 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, vengono adottati previo parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37.7)

(4) Qualora il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali intenda adottare il proprio provvedimento in difformità dal parere della commissione di cui al terzo comma del presente articolo, presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto è il parere favorevole congiuntamente espresso dagli Assessori cui sono affidate le materie della tutela del paesaggio e dei beni culturali.7)

(5) Contro i provvedimenti del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali, adottati ai sensi del terzo comma, gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione degli stessi, qualora si tratti di questioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, al collegio di tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della stessa legge, e qualora si tratti di questioni di cui all'articolo 12 della stessa legge alla Giunta provinciale.8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006 - Beni storico-artistici - imposizione del vincolo - sindacato di legittimità del giudice - vincolo non comporta limitazioni alla libertà di dimora e di circolazione
5)
Modifica l'art. 1 della L.P. 19 settembre 1973, n. 37.
6)
Modifica l'art. 9 della L.P. 25 luglio 1970, n. 16.
7)
I commi 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
8)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 44 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 14 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 5  delibera sentenza

(1)9)

(2) Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone decedute da meno di dieci anni.

(3) Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.

(4) La Giunta provinciale può consentire deroghe alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, quando la intitolazione o la dedica viene fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività.9)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 28.03.2007 - Bene culturale soggetto a tutela - danni non reintegrabili - intimazione al pagamento di una somma - impugnazione in sede giurisdizionale
9)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 16 giugno 1992, n. 19, modificato dall'art. 45 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 5/bis (Vincolo di bene culturale)  delibera sentenza

(1) Il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.

(2) La proposta di dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene. Dalla data di notificazione, la proposta di dichiarazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale fino al giorno dell'emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale.

(3) Il provvedimento di vincolo del bene culturale deve essere adottato dalla Giunta provinciale entro 180 giorni dalla notificazione della relativa proposta, a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.

(4) La dichiarazione di vincolo del bene culturale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è notificata, entro 30 giorni dalla sua adozione, al proprietario, al possessore o al detentore del bene vincolato.

(5) Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nella loro identificazione, il Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali può disporre la pubblica affissione, per la durata di 30 giorni, all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il bene culturale da tutelare.10)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 286 vom 07.08.2008 - Unterscheidung zwischen Ensembleschutz (Gesamtbild von Anlagen) und Denkmalschutz - (Einzelgebäude)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006 - Beni storico-artistici - imposizione del vincolo - sindacato di legittimità del giudice - vincolo non comporta limitazioni alla libertà di dimora e di circolazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005 - Imposizione vincolo storico-artistico - comunicazione d'avvio di procedimento - occorre salvo in situazioni d'urgenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002 - Giustizia amministrativa - intervento in giudizio - legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste - individuazione degli interessi da tutelare - beni storici ed artistici - provvedimenti impositivi di vincoli - notificazione - vincolo indiretto e vincolo indiretto: diverse finalità - motivi aggiunti in sede di ricorso - decorrenza del termine
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002 - Ermächtig des Abbruchs eines denkmalgeschützten Gebäudes - Interesse für Anfechtung
10)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 16 giugno 1992, n. 19, e successivamente sostituito dall'art. 13 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 5/ter

(1) La Giunta provinciale può concedere al proprietario o amministratore di un bene assoggettato a vincolo un contributo per coprire gli oneri aggiuntivi indotti dagli interventi di restauro o di conservazione sullo stesso, riconoscendo anche prestazioni proprie.11)

11)
L'art. 5/ter è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 16 giugno 1992, n. 19, e successivamente modificato dall'art. 46 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 5/quater (Danni a beni culturali - reintegrazione)  delibera sentenza

(1) Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere abbiano rilievo urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.

(2) In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della Provincia.

(3) Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla Provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

(4) Se la determinazione della somma fatta dal Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata dalla Giunta provinciale, sentito un esperto in materia.12)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 241 vom 26.06.2007 - Klagebefugnis und Passivlegitimation der öffentlichen Körperschaft - Sachen von geschichtlichem und künstlerischem Wert - Verpflichtung zur Erhaltung - Zahlung einer Geldsumme für nicht wiederherstellbare Schäden
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005 - Demanio - beni storici, artistici e culturali appartenenti a enti pubblici - necessità di atto formale di riconoscimento a fini di tutela vincolistica
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002 - Ermächtig des Abbruchs eines denkmalgeschützten Gebäudes - Interesse für Anfechtung
12)
L'art. 5/quater è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 5/quinquies (Esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia)  delibera sentenza

(1) Il diritto di prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.13)

(2) Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione per beni oggetto di finanziamento leasing (solamente) per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e (non) per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing.14)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 221 del 21.06.2007 - Esercizio del diritto di prelazione artistica in relazione a beni artistici che sono oggetto di operazioni leasing e di lease-back
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006 - Trasferimento di edifici soggetti a tutela strorico-artistica, facenti parte di un maso chiuso - Esclusione del diritto di prelazione
13)
L'art. 5/quinquies è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4, e successivamente sostituito dall'art. 12 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4; con sentenza n. 405 del 4 - 7 dicembre 2006 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di questo comma;
14)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13; con sentenza n. 221 del 18 - 21 giugno 2007 della Corte costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole "solamente" e "non".

Art. 5/sexies (Divieto dell'uso di rivelatori di metalli)

(1) Sul territorio provinciale è vietato usare rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve chiedere l'autorizzazione al direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali, specificandone le finalità di utilizzo.

(2) Per aree dichiarate di interesse archeologico l'autorizzazione deve essere concessa di volta in volta.

(3) Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. In zone di interesse archeologico la sanzione è triplicata.

(4) Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo spetta al personale della Ripartizione provinciale Beni culturali di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, a tal fine autorizzato, nonché agli organi di controllo delle Ripartizioni provinciali Natura e paesaggio e Foreste, agli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.15)

15)
L'art. 5/sexies è stato inserito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 5/septies (Contributi in caso di scavi archeologici di emergenza)  delibera sentenza

(1) Nel caso di scavi archeologici d'emergenza, i committenti pubblici e privati hanno la possibilità di effettuare questi lavori direttamente a proprie spese su terreni di loro proprietà.

(2) Lo scavo medesimo è diretto e controllato da dipendenti della Ripartizione provinciale Beni culturali. Per tale spesa la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'80 per cento delle spese riconosciute.16)

massimeDelibera 8 agosto 2011, n. 1189 - Criteri per la concessione di contributi in caso di scavi archeologici e revoca della propria deliberazione n. 906 del 17.03.2008
16)
L'art. 5/septies è stato inserito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 6 (Beni culturali)

(1) Fatti salvi i beni di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, e successive modifiche, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali individua i beni mobili ed immobili che siano opera di autore/autrice non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, appartenenti ad enti pubblici e di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Costituiscono in ogni caso beni culturali, purché appartenenti ad enti pubblici:

  1. le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;
  2. gli archivi e i singoli documenti;
  3. le raccolte librarie delle biblioteche.

(2) Il provvedimento di cui al comma 1 ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale, da adottarsi dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 5/bis. Qualora si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale ed il vincolo possa incidere sulla destinazione in atto, la dichiarazione di vincolo è adottata previa intesa con l'amministrazione statale competente.17)

17)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Art. 6/bis (Contributi straordinari)

(1) In occasione di ricorrenze di straordinaria importanza storica per la Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può concedere, anche oltre i confini provinciali, contributi per il restauro di edifici significativi in tale contesto.18)19)

(2) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 la spesa massima di 500.000 euro (UPB 06235).

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla costituzione di un comitato organizzatore o di un similare ente per la realizzazione di "Manifesta 7" che si terrà nel territorio delle province di Bolzano e Trento nell'anno 2008, nonché ad assegnare a tale organismo per le finalità suddette un contributo di finanziamento. Il relativo statuto è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e dovrà prevedere un'adeguata rappresentanza delle due Province autonome e della Fondazione Manifesta con sede ad Amsterdam. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

(4) Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000, così suddivisa a carico dei bilanci dei seguenti esercizi finanziari:

2007: 400.000 euro

2008: 1.000.000 euro.20)

18)
Vedi anche l'art. 8, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
19)
Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
20)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 7 21)

21)
L'art- 8 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 8-10 22)

22)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella relativa al ruolo speciale della carriera direttiva della Soprintendenza provinciale ai beni culturali23)

  1. per gli impiegati addetti ai servizi degli archivi e biblioteche storiche: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere ad indirizzo classico o moderno o in istoria o in filosofia oppure laurea in materia letterarie o in pedagogia conseguito presso le facoltà di magistero ovvero titoli equipollenti; oltre ai titoli citati gli impiegati devono essere in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, conseguito presso la scuola degli archivi di Stato o nelle università o istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all'estero e riconosciuto corrispondente;
  2. per gli impiegati addetti agli altri servizi: diploma di laurea in lettere ad indirizzo classico o moderno o in architettura, laurea in lingue e letterature straniere e laurea in materie letterarie. 24)
23)
Soppressa dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.
24)
La lettera b) è stata integrata dall'art. 3 della L.P. 26 giugno 1984, n. 4.
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ActionAction21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48
ActionAction05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
ActionAction05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50
ActionAction10/10/1975 - Legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51
ActionAction23/10/1975 - Legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52
ActionAction03/11/1975 - Legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53 
ActionAction10/12/1975 - Legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54
ActionAction24/12/1975 - LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionAction22/12/1975 - Legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56
ActionAction27/12/1975 - Legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
ActionAction17/01/1975 - Legge provinciale 17 gennaio 1975, n. 7
ActionAction18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9
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