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In vigore al: 11/09/2012

b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 221)
Istituzione degli uffici scolastici provinciali

1)

Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1975, n. 25 - Numero straordinario.

Art. 1   2)

2)

Abrogato dall'art. 9, comma 6, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 2 (Intendente per la scuola in lingua tedesca)

(1) L'intendente per l'amministrazione della scuola in lingua tedesca è funzionario provinciale ed è posto alle dirette dipendenze dell'assessore alle attività scolastiche e culturali.

(2) All'intendente scolastico spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per la qualifica di dirigente superiore ad esaurimento. 3)

(3) All'atto della nomina, l'intendente è immesso nel ruolo di cui alla tabella E) allegata alla presente legge.

(4) In sede di nomina, all'intendente sono riconosciuti, ai fini della progressione economica nella qualifica, i servizi di ruolo prestati presso scuole statali in qualità di preside o preside incaricato, nonché quelli con funzioni ispettive o analoghe a quelle della qualifica d'inquadramento. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo articolo 35. 4)

3)

Il comma 2 è stato sostituito dalla L.P. 28 luglio 1987, n. 15.

4)

Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 31 maggio 1988, n. 20.

Art. 3   2)

2)

Abrogato dall'art. 9, comma 6, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 4   5)

5)

Abrogato dall'art. 22 della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

Art. 5   6)

6)

L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 6 (Personale del conservatorio di musica)

(1) Il direttore dei servizi amministrativi ed il segretario economo del conservatorio di musica di Bolzano possono appartenere ad uno qualunque dei tre gruppi linguistici. Il primo fa parte della carriera direttiva ed il secondo della carriera di concetto del ruolo corrispondente al gruppo linguistico di appartenenza.

(2) Per tutto il periodo in cui esercitano le relative funzioni, detti impiegati sono collocati nella posizione di "fuori ruolo", la quale permane anche in caso di promozioni a qualifiche superiori.

(3) Nel caso di cessazione dalla posizione di "fuori ruolo", purché destinati ad altri uffici o servizi corrispondenti al gruppo linguistico di appartenenza, e nel relativo ruolo non esistessero posti vacanti in relazione alle qualifiche rivestite, gli impiegati suddetti sono collocati in soprannumero nelle qualifiche stesse, da riassorbirsi con il verificarsi delle prime vacanze utili.

(4) Per il restante personale dell'istituto si osserva il rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ordinanza del sovrintendente, che ne approva la relativa dotazione organica.

Art. 7   7)

7)

Sostituisce il 1° comma dell'art. 56 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 8   2)

2)

Abrogato dall'art. 9, comma 6, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Art. 9-10.   8)

8)

Vedi l'art. 21 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

Art. 11

(1) Qualora a seguito dei trasferimenti dei dipendenti di ruolo debbano perdere il posto dipendenti non di ruolo, questi hanno il diritto di essere reimpiegati nei posti resisi disponibili; il reimpiego è disposto con ordinanza del Presidente della giunta provinciale sulla base delle scelte di sede effettuate dai dipendenti non di ruolo secondo l'ordine di anzianità di servizio e con precedenza di quelli coniugati e/o con figli a carico.

(2) Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di dipendenti interessati al trasferimento, ovvero per rinuncia al reimpiego da parte dei dipendenti non di ruolo, la Giunta provinciale potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'articolo 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. 9)

9)

L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

Art. 12   10)

10)

Abrogato dall'art. 22 della L.P. 7 dicembre 1993, n. 25.

Art. 13   2)

2)

Abrogato dall'art. 9, comma 6, della L.P. 17 agosto 1994, n. 8.

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 14-15.   11)

11)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 16-17.   12)

12)

Gli articoli 16 e 17 sono stati abrogati dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 18-34.   11)

11)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 35

(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'articolo 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi delle norme transitorie della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(1/bis) Per gli impiegati di cui al precedente comma, i quali, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, abbiano optato, ai fini di quiescenza, per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale. 13)

(2) La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalla legislazione provinciale, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Statali (ENPAS) per tutti gli anni di servizio prestati presso lo Stato, con iscrizione al detto previdenziale, ovvero riscattati presso l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini dell'indennità premio di servizio. 14)

(3) Il beneficio di cui al precedente comma è esteso ai dipendenti dello Stato che siano transitati o transitino nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni di legge statale o provinciale.

13)

Il comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 17 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7.

14)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

Art. 36-45.   11)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

11)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TABELLE A-G 15)

15)

Omissis.

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