In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
1

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 77 (Danni cagionati da forza maggiore)

(1) Nei casi di danni alle opere causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

(2) Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede in contraddittorio con l'appaltatore, redigendo processo verbale, all'accertamento:

  • a)  dello stato delle cose dopo il danno, rispetto allo stato precedente;
  • b)  delle cause dei danni, precisando l' eventuale causa di forza maggiore;
  • c)  della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  • d)  dell' osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  • e)  dell' eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

(3) Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

(4) Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

(5) L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.

(6) Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'articolo 79.

(7) I danni ai lavori di difesa di corsi d'acqua non ancora iscritti nel libretto di misura dei lavori, conseguenti a piene, sono valutati in base alla misurazione provvisoria eseguita dagli assistenti di cantiere.

(8) L'appaltatore, in difetto della misurazione provvisoria, può provare i lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, escluso quello per testimoni.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2004, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionActionScelta del contraente
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArt. 59 (Ordini di servizio e disposizioni)
ActionActionArt. 60 (Giorno e termine per la consegna dei lavori)
ActionActionArt. 61 (Ritardo nella consegna dei lavori)
ActionActionArt. 62 (Processo verbale di consegna dei lavori)
ActionActionArt. 63 (Differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori)
ActionActionArt. 64 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
ActionActionArt. 65 (Tempo utile per la ultimazione dei lavori)
ActionActionArt. 66 (Sospensione e ripresa dei lavori)
ActionActionArt. 67 (Rallentamento dei lavori. Proroghe e indennizzi)
ActionActionArt. 68 (Variazioni ed integrazioni al progetto approvato)
ActionActionArt. 69 (Interventi minori)
ActionActionArt. 70 (Responsabilità del direttore dei lavori per lavori non autorizzati)
ActionActionArt. 71 (Aumento o diminuzione dei lavori)
ActionActionArt. 72 (Nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
ActionActionArt. 73 (Approvazione dei nuovi prezzi. Ingiunzione)
ActionActionArt. 74 (Contestazioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore)
ActionActionArt. 75 (Subappalto e deroghe)
ActionActionArt. 76 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
ActionActionArt. 77 (Danni cagionati da forza maggiore)
ActionActionArt. 78 (Disciplina e buon ordine dei cantieri)
ActionActionArt. 79 (Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)
ActionActionArt. 80 (Durata giornaliera dei lavori)
ActionActionArt. 81 (Trattamento e tutela dei lavoratori)
ActionActionArt. 82 (Accettazione, qualità e impiego dei materiali e manufatti)
ActionActionArt. 83 (Proprietà degli oggetti trovati)
ActionActionArt. 84 (Proprietà dei materiali di demolizione)
ActionActionArt. 85 (Provvista dei materiali)
ActionActionArt. 86 (Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali)
ActionActionArt. 87 (Difetti di costruzione)
ActionActionArt. 88 (Pagamenti in acconto)
ActionActionArt. 89 (Pagamenti in acconto nel subappalto)
ActionActionArt. 90 (Acconti del prezzo contrattuale nel corso dei lavori)
ActionActionArt. 91 (Ritardato pagamento delle rate d'acconto e della rata a saldo)
ActionActionArt. 92 (Sospensione dei pagamenti)
ActionActionArt. 93 (Cessione del credito)
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico