Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, vistati per la congruità dal collaudatore in corso d'opera, ove nominato, ed approvati dall'amministrazione committente.
(2) Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 72 e approvati dall'amministrazione committente, questa può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, che saranno comunque adottati nella contabilità.
(3) I nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati dall'appaltatore, ove questi non iscriva riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.
(4) In caso di variazioni senza aumento di spesa, in attesa della determinazione dei nuovi prezzi e della loro approvazione, l'appaltatore non può interrompere le relative lavorazioni, salvo che i nuovi prezzi non si riferiscano a prestazioni extracontrattuali. 32)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 29 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.