Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69. Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69.
(2) Il direttore dei lavori è responsabile delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o integrazioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, salvo che derivino da interventi volti ad evitare danni immediati a beni soggetti alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 e successive modificazioni. 29)
(3) In caso di mancata preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente delle variazioni ed integrazioni al progetto approvato ordinate dal direttore dei lavori, questi è solidalmente responsabile con l'amministrazione committente per il pagamento di quanto dovuto all'impresa.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.