Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) L'amministrazione committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore al quale sono stati contestati inadempimenti, fino alla loro regolarizzazione.
(2) La sospensione dei pagamenti è notificata in forma amministrativa all'appaltatore e non può superare il termine di tre mesi dalla notifica.