(1) I contributi decennali costanti ai sensi dell'articolo 56 della legge sono concessi a decorrere dall'anno in cui la domanda è approvata.
(2) In caso di nuova costruzione i contributi vengono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
- deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
- deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
- deve essere presentato il certificato di rispetto dei requisiti minimi per l'isolamento termico di cui all'articolo 60 della legge, qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione;
- deve essere presentato il certificato di abitabilità;
- l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
- il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.
(3) In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 2, i contributi possono essere erogati anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:
- il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori, tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
- devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.
(4) In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 2, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.
(5) Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 4 i contributi possono essere erogati anticipatamente, se vengono presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alle somme dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentata del 30 per cento.
(6) In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.
(7) In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi sono erogati qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 2. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione edilizia rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.
(8) L'erogazione anticipata dei contributi è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.
(9) L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla stesta.
(10) I contributi decennali costanti sono erogati alla scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre se sussistono tutti i presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per gli anni trascorsi fino al verificarsi dei presupposti per l'erogazione definitiva o anticipata, i contributi sono erogati retroattivamente.26)