(1) Gli uffici provinciali responsabili per le gestioni di fondi fuori dal bilancio della Provincia, autorizzate da leggi speciali, devono presentare annualmente alla Ripartizione finanze e bilancio, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, il rendiconto della gestione con una relazione illustrativa.
(2) Con regolamento di esecuzione saranno stabiliti termini e modalità di controllo e rendicontazione unitari per le gestioni di cui al comma 1.