(1) Affinchè il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli possa essere valutato ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 5, della legge, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, dalla quale risultino tutti gli immobili di cui i genitori, suoceri o figli abbiano il diritto di proprietà, di usufrutto o d'uso. Sono anche da indicare gli immobili appartenenti a società di persone alle quali tali partecipano.
(2) L'ufficio valuta il patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri e figli in base alle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui al comma 1.
(3) La proprietà di abitazioni e le loro superfici accessorie sono considerate nell'ammontare del valore convenzionale ai sensi dell'articolo 7 della legge, tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.
(4) La proprietà fondiaria agraria e forestale è calcolata applicando i valori stabiliti dalla commissione provinciale estimatrice di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.
(5) Le aree edificabili vengono valutati con un valore corrispondente a quello assegnato nel rispettivo comune secondo i criteri applicati per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.
(6) Per la valutazione di altri immobili si applicano i valori che l'ufficio estimo provinciale ha stabilito per casi simili.
(7) Dal valore complessivo di ciascuno dei patrimoni immobiliari dei genitori, suoceri o figli, accertato ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, si detrae una quota esente di euro 650.000,00, nonché i debiti residui di eventuali contratti di mutuo stipulati per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione degli immobili. L'importo residuo è suddiviso per il numero dei figli. Dal valore convenzionale dell'abitazione da costruire o da acquistare ovvero dai costi riconosciuti per il recupero è detratta la quota spettante al richiedente.13)14)
(8) La quota esente è adeguata con deliberazione della Giunta provinciale in conformità all'aumento del costo della vita rilevato dall'ASTAT.
(9) Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il rispettivo valore non è considerato. Il valore del patrimonio immobiliare residuo è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità.
(10) In caso di ricorso da parte del richiedente al Comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge contro la decisione dell'assessore di esclusione dall'agevolazione edilizia per l'ammontare del patrimonio immobiliare dei genitori, dei suoceri e dei figli ovvero di ammissione ad un importo ridotto, il Comitato per l'edilizia residenziale, prima di decidere definitivamente, può richiedere un parere all'Ufficio estimo provinciale.