(1) Gli enti pubblici funzionali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale, che impartisce le relative istruzioni, osservano in materia di bilancio e di contabilità, in quanto applicabili, le norme della presente legge. Per tali enti il bilancio di previsione annuale coincide con il piano di gestione di cui all'articolo 12. La Giunta provinciale stabilisce, anche in deroga alle rispettive disposizioni di legge o di statuto, quali enti o aziende provinciali, in ragione della prevalente attività di impresa, possono adottare la contabilità economico-patrimoniale in luogo della contabilità finanziaria.
(2) I bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 sono deliberati annualmente dagli organi e nei termini previsti dalle rispettive leggi di ordinamento e sono esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta provinciale. I rendiconti degli enti sono trasmessi alla Giunta provinciale per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
(3) È fatto obbligo agli enti di cui al comma 1, ove beneficino di erogazioni a carico del bilancio provinciale, di adeguare le corrispondenti previsioni di entrata dei rispettivi bilanci all'ammontare delle assegnazioni disposte a loro favore dalla Provincia.
(4) La Giunta provinciale stabilisce quali enti funzionali della Provincia sono tenuti alla presentazione anche del bilancio pluriennale.
(5) Al bilancio di previsione della Provincia è allegato un elenco degli enti di cui al comma 1, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'ammontare dell'erogazione a carico del bilancio della Provincia, e in allegato al rendiconto generale della Provincia è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese dei medesimi.