In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 12 (Rapporti economici)  delibera sentenza

(1)Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione è attribuito in base al reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:

  1. 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 euro;
  2. 9 punti per un reddito da 20.000,01 euro fino a 22.350,00 euro;
  3. 8 punti per un reddito da 22.350,01 euro fino a 24.700,00 euro;
  4. 7 punti per un reddito da 24.700,01 euro fino a 27.000,00 euro;
  5. 6 punti per un reddito da 27.000,01 euro fino a 29.700,00 euro;
  6. 5 punti per un reddito da 29.700,01 euro fino a 32.400,00 euro;
  7. 4 punti per un reddito da 32.400,01 euro fino a 35.600,00 euro;
  8. 3 punti per un reddito da 35.600,01 euro fino a 38.800,00 euro;
  9. 2 punti per un reddito da 38.800,01 euro fino a 44.400,00 euro;
  10. 1 punto per un reddito da 44.400,01 euro fino a 50.000,00 euro.15)16)

(2) Agli effetti degli interventi di edilizia abitativa sono considerati nella valutazione della capacità economica effettiva:

  1. i redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone che compongono la famiglia;
  2. tutti i redditi non soggetti all'imposta delle persone che compongono la famiglia, che sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento e di borse di studio per studenti, che sono destinati al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia.

(3)17)

(4) In caso di lavoro autonomo o di attività imprenditoriale il reddito è valutato in base al volume d'affari e al reddito complessivo dichiarato, tenendo conto dei criteri emanati dal Ministero delle finanze ai fini dell'accertamento del reddito imponibile. Qualora il richiedente disponga esclusivamente di redditi da lavoro autonomo si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per i dipendenti della rispettiva categoria.18)

(5) Qualora il reddito da proprietà fondiaria non sia già considerato reddito da piccola impresa agricola, esso è considerato nella misura del 2,5 per cento del valore calcolato in applicazione degli importi stabiliti dalla Commissione provinciale estimatrice ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per terreni affittati è calcolato un reddito corrispondente al canone equo d'affitto stabilito dalla Commissione tecnica provinciale per la fissazione del canone equo d'affitto per fondi agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203.

(6) Il reddito dei fabbricati ad esclusiva disposizione del richiedente e dei suoi familiari - escluso quello dell'abitazione occupata dal richiedente - corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per sei. Qualora si tratti di abitazioni non iscritte al catasto ai fini della determinazione si fa riferimento al valore catastale di abitazioni simili site nel territorio comunale.

(6/bis) Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo dei genitori, suoceri o figli del richiedente di cui all'articolo 46, comma 2, della legge si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà, nonché allo stato di mantenimento e di manutenzione.19)

(7) Il reddito medio di cui all'articolo 58, comma 4, della legge è calcolato determinando innanzitutto, in applicazione dei criteri dell'articolo 58, comma 2, il reddito netto per ogni singolo anno, e successivamente la media dei redditi netti di entrambi gli anni.

(8) Il reddito di beni immobiliari siti fuori del territorio provinciale è valutato in base al loro reddito catastale.

(9)Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono ai redditi dell’anno 2008. Gli importi sono adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 58, comma 5, della legge.20)

(10)21)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da fabbricato di genitori non conviventi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito da lavoro autonomo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del reddito - reddito da società fiscalmente negativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito - deroga dalla dichiarazione dei redditi presentata - obbligo di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999 - Agevolazioni nell'edilizia abitativa - redditi di lavoro autonomo e d'impresa - discostamento tra dichiarazione e determinazione da parte dell'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997 - Accertamento del reddito al fine di concessione di agevolazioni - discostamento dalla dichiarazione presentata - esauriente motivazione.
15)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
16)
Le fasce di reddito sono state elevate prima con la delibera della Giunta provinciale del 30.11.2009, n. 2851, e poi con la delibera della Giunta provinciale del 29.11.2010, n. 1946.
17)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 29 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
18)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
19)
Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 11 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
20)
L'art. 12, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
21)
L'art. 12, comma 10, è stato abrogato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 
ActionActionBilancio pluriennale e leggi di spesa
ActionActionBilancio annuale di previsione e piano di gestione
ActionActionGestione delle entrate
ActionActionGestione delle spese
ActionActionRendiconto generale
ActionActionContabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni generali
ActionAction Art. 63 (Bilanci e rendiconti degli enti)
ActionAction Art. 64 (Erogazioni della Provincia)
ActionAction Art. 65 (Gestioni fuori bilancio)
ActionAction Art. 65/bis (Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici)
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42 
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico