Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.
(1) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica sempre potrà essere disposto un orario d'esercizio ridotto.
(2) L'attuale orario di chiusura, stabilito con licenza di esercizio, va mantenuto e potrà essere modificato su istanza o d'ufficio.