Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.
(1) Senza previa autorizzazione o comunicazione è consentito all'esercente di posticipare per due ore l'orario di apertura, parimenti anticipare di due ore l'orario di chiusura, rispetto al comune orario di apertura e chiusura.
(2) È consentito di effettuare la chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore.
(3) Tali riduzioni però non sono previste per gli esercizi che sono autorizzati ad osservare orari speciali.