Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.
(1) L'inosservanza di disposizioni del presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54, 2°comma, lettera c), risp. 5°comma, nonché dall'articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce il decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1989, n. 2/I/13.