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In vigore al: 11/09/2012

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1998, n. 207/1.5 1)
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi

1)

Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.

Art. 1 (Comune orario di esercizio)  delibera sentenza

(1) Gli esercizi di somministrazione di bevande e di ristorazione aprono alle ore 6.00 e chiudono alle ore 1.00. I locali da ballo aprono alle ore 20.00 e chiudono alle ore 3.00.

(2) Per i giorni giovedì e martedì grasso, il 14 agosto ed il 31 dicembre gli esercizi innanzidetti possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.

(3) I locali da ballo, classificati come "night club", possono essere tenuti aperti giornalmente fino alle ore 5.00.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen

Art. 2 (Orario di chiusura)

(1) All'orario di chiusura stabilito deve cessare qualsiasi prestazione di servizio, sia la somministrazione di cibi e bevande, sia l'intrattenimento musicale e simile. Per lasciare il locale viene concessa ai clienti mezz'ora di tempo.

(2) In occasione di festeggiamenti gli esercizi di ristorazione nonché gli esercizi ricettivi con annesso ristorante possono rimanere in servizio degli ospiti invitati, per la durata, la quale almeno 12 ore in anticipo venne comunicata al sindaco. Il locale d'esercizio però dovrà essere chiuso al pubblico, intervenuto il comune orario di polizia.

Art. 3 (Orari speciali)

(1) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica sempre potrà essere disposto un orario d'esercizio ridotto.

(2) L'attuale orario di chiusura, stabilito con licenza di esercizio, va mantenuto e potrà essere modificato su istanza o d'ufficio.

Art. 4 (Riduzione del comune orario di apertura)

(1) Senza previa autorizzazione o comunicazione è consentito all'esercente di posticipare per due ore l'orario di apertura, parimenti anticipare di due ore l'orario di chiusura, rispetto al comune orario di apertura e chiusura.

(2) È consentito di effettuare la chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore.

(3) Tali riduzioni però non sono previste per gli esercizi che sono autorizzati ad osservare orari speciali.

Art. 5 (Pubblicità dell'orario d'esercizio)

(1) Il giorno di riposo nonché l'orario di esercizio dovranno essere esposti nell'area di entrata.

Art. 6 Sanzioni

(1) L'inosservanza di disposizioni del presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54, 2°comma, lettera c), risp. 5°comma, nonché dall'articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce il decreto del Presidente della giunta provinciale 6 febbraio 1989, n. 2/I/13.