Pubblicato nel B.U. 19 dicembre 1995, n. 57.
(1) La commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203, è così composta:
(2) I compiti di segreteria sono svolti da un impiegato dell'ufficio mezzi audiovisivi.
(1) La commissione esamina in lingua originale i films in lingua tedesca ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 aprile 1962, n. 61.
(2) Le domande di revisione dei films in lingua tedesca sono da inoltrarsi all'ufficio mezzi audiovisivi, corredate della ricevuta del versamento della tassa di cui all'articolo 5 del D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.
(1) I films in lingua tedesca già esaminati ai sensi della legislazione vigente in edizione italiana possono essere direttamente ammessi alla proiezione in pubblico nei limiti disposti per i films in edizione italiana, senza ulteriori incombenti; i films in lingua tedesca non esaminati ai sensi della legislazione statale possono essere ammessi alla proiezione in pubblico nei limiti previsti nel paese di area culturale tedesca di provenienza, previa comunicazione, all'ufficio mezzi audiovisivi del titolo del film, della ragione sociale del produttore o della casa di distribuzione e del nome del regista nonché dei limiti per la pubblica proiezione disposti nel paese di provenienza. La comunicazione predetta è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, di norma 5 giorni prima della proiezione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Omissis.