Pubblicato nel B.U. 18 luglio 1995, n. 33.
(1) Per zone protette, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, si intendono quelle parti del territorio, determinate dalla Giunta provinciale, che per la loro localizzazione e per la loro particolare conformazione orografica sono idonee a garantire l'allevamento delle api in purezza.
(1) Nelle zone protette, previa autorizzazione del Servizio veterinario provinciale, sono istituite e riconosciute una o più stazioni di riproduzione al fine di assicurare l'accoppiamento di api regine di razza pura.
(2) A tale scopo l'interessato deve presentare, al Servizio veterinario provinciale, apposita istanza corredata da una carta topografica in scala 1:25.000, sulla quale deve essere indicata l'esatta localizzazione delle stazioni di riproduzione, compresi gli eventuali apiari che effettuano il nomadismo, i quali devono, comunque, trovarsi ad una distanza non inferiore a 10 chilometri dalle suddette stazioni.
(1) Nelle zone protette devono essere presenti solo famiglie di api e di fuchi con api regine derivanti da madri selezionate.
(2) Alla stazione di riproduzione possono accedere solo famiglie di api, prive di fuchi, munite di certificato sanitario, attestante l'assenza di malattie della covata e di malattie delle api adulte.
(1) Il riconoscimento di una stazione di riproduzione può essere revocato in qualsiasi momento in caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.