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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 31)
Approvazione del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale

1)

Pubblicata nel B.U. 31 gennaio 1995, n. 5.

Art. 1  delibera sentenza

(1) È approvato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, l'allegato piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.2)

(2) I principi fondamentali di cui alla parte seconda del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale costituiscono criteri di indirizzo per l'attività legislativa ed amministrativa della Provincia.

(3) La Provincia, i comprensori ed i comuni, compatibilmente con le leggi provinciali vigenti nei singoli settori, indirizzano la propria attività amministrativa verso la realizzazione degli obiettivi e delle misure contenuti nella parte terza del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.

(4) La Provincia provvederà all'adeguamento di quelle norme di leggi provinciali contrastanti con gli obiettivi di cui alla parte terza del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale.

(5) Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, si continua ad applicare fino alla realizzazione del progetto "Individuazione delle zone strutturalmente deboli" di cui alla parte V del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale e fino alla rideterminazione delle zone strutturalmente deboli da effettuarsi con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

(6)3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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2)

L'allegato piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale non viene riportato.

3)

Abrogato dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Allegato2)

2)

L'allegato piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale non viene riportato.

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