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In vigore al: 11/09/2012

e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 37291)
Aspettativa per la rigenerazione psico-fisica - Autorizzazione alla sottoscrizione di una nuova e uniforme disciplina nell'ambito dei servizi per i minorati

1)

Pubblicata nel B.U. 3 ottobre 1995, n. 44.

Ipotesi di accordo per la ridefinizione dell'aspettativa psico-fisica 

Art. 1 (Aspettativa per la rigenerazione psico-fisica)

(1) Il personale educatore ed assistente operante nelle strutture abitative per i soggetti portatori di handicap a diretto contatto con gli assistiti, ha diritto, a domanda, ad un'aspettativa retribuita di tre mesi ogni quattro anni di servizio effettivo, svolto a diretto contatto con gli assistiti, ai fini della ricreazione e rigenerazione psico-fisica. In caso di interruzione del rapporto di servizio di durata non inferiore a tre mesi inizia a decorrere un nuovo periodo ai fini dell'aspettativa di cui sopra

(2) Il personale educatore, istitutore ed assistente operante nelle strutture diurne per soggetti portatori di handicap a diretto contatto con gli assistiti, ha diritto, a domanda, nel corso dell'anno di un'aspettativa retribuita di 17 giorni lavorativi per la rigenerazione psico-fisica; l'aspettativa di norma e per la maggior parte deve essere usufruita durante la chiusura della struttura.

(3) l'aspettativa di cui ai commi precendenti è considerata come servizio a tutti gli effetti, escluse le ferie. La concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 può essere rinviata per esigenze di servizio, su proposta del competente superiore, per non più di tre anni, Con deliberazione della Giunta provinciale o dell'organo competente dell'ente di appartenenza sono, in quanto necessario, stabiliti ulteriori modalità per la concessione dell'aspettativa, sentite le organizzazioni sindacali.

(4) In caso di trasferimento in strutture diurne il servizio ininterrottamente prestato nelle strutture abitative per i soggetti portatori di handicap di durata non inferiore a due anni è utile per la maturazione dell'aspettativa di cui al comma 1 del presente articolo.
Il dipendente che, avendo prestato servizio nelle strutture diurne per un periodo non inferiore a sei mesi, viene trasferito nelle strutture abitative può fruire dell'aspettativa di cui al comma 2 del presente articolo in proporzione al periodo di servizio effettivamente maturato.

(5) Ai dipendenti di cui al comma 1 viene concesso nel corso dell'anno un periodo di cinque giorni lavorativi, oppure, tenuto conto delle esigenze di servizio, di 38 ore, durante il quale rimangono a disposizione.

(6) I dipendenti nelle strutture diurne di cui al comma 2, i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno prestato almeno due anni di servizio effettivo senza interruzione ed a diretto contatto con gli assistiti, in questa fase di transizione hanno la possibilità

  • a)  di optare per l' aspettativa dei tre mesi dopi il raggiungimento del periodo di quattro anni e rimangono a disposizione fino a quella data nei giorni di chiusura della struttura;
  • b)  oppure di godere entro l' anno 1995 dell'aspettativa maturata di 45 giorni di calendario, in primo luogo durante i giorni di chiusura della struttura.
    Nei giorni di chiusura della struttura dall' 1.09.1994 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento i dipendenti delle strutture diurne vengono considerati a disposizione.

(7) Rimangono salvi i diritti acquisiti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento per fruire dell'aspettativa per la rigenerazione psico-fisica ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23. La fruizione concreta dell'aspettativa deve essere concordata con il competente superiore.

(8) Rimane salvo il diritto acquisito dal personale educatore ed assistente operante nell'ambito dell'assistenza scolastica alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, per fruire dell'aspettativa di sei mesi di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10.

(9) Rimane salvo il diritto acquisito dal personale educatore ed assistente operante nell'ambito dell'assistenza scolastica alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23, per fruire dell'aspettativa di tre mesi di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento.

(10) Questo articolo trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo.

Art. 2 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento non trova più applicazione l'articolo 37 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23.

(2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56.

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