In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 45041)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 novembre 1999, n. 49.

Art. 51 (Continuità assistenziale)

(1) Fatti salvi i principi di cui all'articolo 28 della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1 al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, la stessa si realizza assicurando interventi telefonici e/o domiciliari per le urgenze notturne, festive e prefestive dalle ore 8.00 del sabato alle ore 8.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali.

(2) Tale servizio viene svolto da medici di medicina generale e non, sotto forma singola, di associazionismo medico e/o di cooperativa, tenendo presenti le esigenze organizzative ed assistenziali dei vari ambiti territoriali, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

  • A)  Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi
    Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano, Tires e Vadena, l'Azienda U.S.L. continua a garantire il servizio di continuità assistenziale ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, applicando il compenso di lire 35.000 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta:
    Per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, con decorrenza 1° luglio 1998, sull'importo di lire 35.000 viene riconosciuto un aumento pari al 2,4%. Con decorrenza 1° gennaio 2000 spetta il compenso orario omnicomprensivo di lire 35.850, che sarà aumentato dell'indice ASTAT per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 1999.
    Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di lire 3.500. L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.
    Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
    Su tutti i compensi di cui all'articolo 58 comma 1 del D.P.R. 484/96 e sull'indennità di bilinguismo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
    Inoltre l'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,5% sull'ammontare delle voci previste dall'articolo 58 del D.P.R. 484/1996, comma 1 (onorario professionale) e comma 4 (compenso aggiuntivo), affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo nazionale di cui al D.P.R. 484/1996 provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia o gravidanza.
  • B)  Continuità assistenziale nei rimanenti distretti o ambiti territoriali
    Nei rimanenti distretti o ambiti territoriali la continuità assistenziale è svolta da medici di medicina generale e non sotto forma di disponibilità domiciliare, secondo le seguenti modalità:
    • 1.  continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
      • a)  da ogni singolo medico di medicina generale convenzionato per i propri assistiti;
      • b)  a turno da medici di medicina generale convenzionati e non, sotto forma di associazionismo medico con un massimo di 5 medici;
      •   Il compenso spettante ammonta a:
        lire 120.000 per notte per medico, se il medico per propria scelta svolge singolarmente il servizio;
        lire 190.000 per notte per medico, se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma di turno.
        Se il servizio viene svolto a turno:
        lire 220.000 (2 medici);
        lire 260.000 (3 medici);
        lire 300.000 (4 medici);
        lire 340.000 (5 medici) per notte.
        Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
        Ogni medico di medicina generale deve comunicare tempestivamente all'Azienda quale forma di continuità assistenziale notturna egli intende esplicare.
        Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i medici associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica.
        Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato all'Azienda U.S.L. di appartenenza il riassunto dei turni di continuità Assistenziale svolti con i rispettivi nominativi.
        Le competenze vengono di norma liquidate entro il 2. mese successivo allo svolgimento del turno di continuità assistenziale.
    • 2.  Continuità assistenziale festiva e prefestiva
      In ogni distretto o ambito territoriale la continuità assistenziale festiva e prefestiva è svolta a turno da medici di medicina generale ivi iscritti e/o da medici non convenzionati che abbiano dichiarato la loro disponibilità, ove esista la difficoltà oggettiva di organizzare la continuità assistenziale stessa.
      Il compenso orario spettante al medico di medicina generale di turno ammonta a lire 23.809.
      Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato C vengono notulate dal medico alla propria azienda.
      Sui compensi di cui ai punti 1 e 2 della lettera B), del presente articolo, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 12,50% di cui l' 8,125% a proprio carico e il 4,375% a carico del medico.
      Le Aziende provvederanno alla pubblicazione dei nominativi dei medici di turno nei quotidiani principali.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 —
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 —
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29 
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionArt. 1 (Programmi ed orari)
ActionActionArt. 2 (Frequenza)
ActionActionBIENNIO PER L'INDIRIZZO ALBERGHIERO E GASTRONOMICO
ActionActionBIENNIO TECNICO ARTIGIANALE
ActionActionE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
ActionActionPROGRAMMA PER TECNOLOGIA DEL LEGNO E PRATICA IN OFFICINA
ActionActionPROGRAMMA PER DISEGNO TECNICO
ActionActionObiettivo didattico
ActionActionObiettivi di apprendimento
ActionActionContenuti
ActionActionIndicazioni didattiche
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActiona) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo15 settembre 2008
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
ActionActiond) Accordo5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
ActionActionAccordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (1.1.1998-31.12.2000)
ActionActionPrincipi generali
ActionActionAssistenza primaria
ActionActionContinuità assistenziale ed assistenza ai turisti
ActionActionArt. 51 (Continuità assistenziale)
ActionActionArt. 52 (Assistenza ai turisti)
ActionActionArt. 53 (Campo di applicazione e durata)
ActionActionNorma finale n. 1
ActionActionNorma finale n. 2
ActionActionNorma finale n. 3
ActionActionNorma finale n. 4
ActionActionNorma finale n. 5
ActionActionNorma finale n. 6
ActionActionNorma finale n. 7
ActionActionNorma finale n. 8
ActionActionNorma finale n. 9
ActionActionNorma transitoria n. 1
ActionActionNorma transitoria n. 2
ActionActionDichiarazione a verbale n. 1
ActionActionDichiarazione a verbale n. 2
ActionActionDichiarazione a verbale n. 3
ActionActionDichiarazione a verbale n. 4
ActionActionALLEGATO A
ActionActionRegolamento dell'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in medicina generale di cui al
ActionActionPrestazioni aggiuntive
ActionActionALLEGATO D
ActionActionAssistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
ActionActionAssistenza domiciliare integrata
ActionActionAssistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività
ActionActionALLEGATO H
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
ActionActioni) Accordo 22 dicembre 1998
ActionActionj) Accordo 1° agosto 2000
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico