(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, con le società professionali di medicina generale ed i Sindacati medici firmatari del presente accordo, emana norme generali per la formazione permanente del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo, identificando gli argomenti di aggiornamento che riguardano:
- - i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
- - i bisogni professionali dei medici di medicina generale;
- - i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro.
(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento.
(3) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare l'attuazione a organizzazioni o istituzioni professionalmente competenti.
(4) I corsi di aggiornamento si svolgono il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie. La Provincia deve organizzare un minimo di 5 corsi/anno destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi e gestionali del servizio per Azienda Sanitaria con temi diversificati nell'ambito della stessa Azienda. Nei rimanenti sabati la Provincia organizza corsi destinati ai bisogni professionali dei medici. Entro il 10 gennaio, rispettivamente 10 luglio di ogni anno, ai medici di medicina generale viene comunicato il calendario semestrale di tali corsi. Al termine di ciascun corso viene rilasciato un'attestato relativo alle materie del corso frequentato. I singoli corsi saranno moderati da animatori e/o moderatori appositamente formati. Per la loro attività gli animatori e i moderatori ricevono i compensi deliberati dalla Giunta provinciale.
(5) Il medico di medicina generale, previa comunicazione all'Azienda, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi pertinenti alla medicina generale non organizzati nè gestiti direttamente dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza di tre quarti del tempo previsto per l'aggiornamento. Per quanto riguarda tale aggiornamento potrà essere previsto, sentita una commissione composta da tre medici designati rispettivamente dall'Assessorato alla Sanità, dall'Ordine dei Medici e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, un rimborso della quota di partecipazione e di iscrizione.
(6) Il monte orario obbligatorio previsto per la formazione permanente del medico di medicina generale è fissato in 32 ore annue, di cui almeno 8 devono riguardare corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi e di gestione del servizio.
(7) Al fine del raggiungimento del monte orario previsto, la cui verifica verrà eseguita annualmente, le ore eccedenti relative a corsi di formazione possono essere riportate in positivo per gli anni successivi, così come è ammessa la possibilità di compensare le ore in difetto entro l'anno successivo.
I medici di medicina generale dovranno documentare entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito, la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, ove il raggiungimento del monte orario previsto non risultasse dalla documentazione in possesso dell'Ufficio provinciale formazione del personale sanitario mediante partecipazione a corsi organizzati dalla Provincia. Il risultato dell'accertamento verrà comunicato al medico di medicina generale e sottoposto al comitato zonale ex articolo 11 per gli eventuali successivi adempimenti.
I controlli verranno attivati solo ed esclusivamente dopo l'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 4 del presente articolo. Il mancato raggiungimento del monte orario previsto per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.