(1) I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B:
per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2.00. - b) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina
generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e
successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o
libera docenza p. 0.50 - c) attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale
26 agosto 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni p. 12.00 - d) attestato di formazione in medicina generale di cui al D.P.G.P.
20 ottobre 1986, n. 20 p. 15.00
II - Titoli di servizio
- a) Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'
articolo 48 della legge 833/1978 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 502/1992 compresa quella svolta in qualità di associato: per
ciascun mese complessivo p. 0.20
Il punteggio è elevato a 0.30 per l'attività svolta nell'ambito della provincia
di Bolzano - b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con
il S.S.P. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi
non inferiori a 5 giorni continuativi. (Le sostituzioni dovute ad attività
sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni):
per ciascun mese complessivo p. 0.20 - c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei
servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica
e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale, in forma
attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0.20 - d) attività programmata nei servizi territoriali o di continuità assistenziale o di
emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi dell'accordo
nazionale o provinciale: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0.05 - e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche
organizzati dalle Regioni, Province o dalle Aziende: per ogni mese
ragguagliato a 96 ore di attività p. 0.20
(Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore
superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); - f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il
conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese p. 0.05 - g) attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con
riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni
consecutivi: per ciascun mese complessivo p. 0.10 - h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico
generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e
medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il
servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese p. 0.05 - i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di
incarico a tempo indeterminato nell'area della medicina generale
(fino ad un massimo di p. 0,50): per ciascun mese p. 0.20
(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità: relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero. Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.
(3) I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
(4) A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età.
(5) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
(6) Per l'assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, le Aziende, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), riservano:
- a) una percentuale dell' 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui agli articoli 1 e 7 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14;
- b) una percentuale del 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone carenti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, le stesse vengono assegnate all'altra percentuale di aspiranti.