Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Ogni deliberazione del Consiglio è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo che per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
(2) Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto integrale.