Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il Presidente annuncia il risultato della votazione.
(2) Dopo la votazione finale su un disegno di legge e la comunicazione del risultato della stessa, il Presidente pronuncia la formula ufficiale: "Il Consiglio provinciale approva" oppure: "Il Consiglio provinciale respinge".