Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Le proposte di deliberazione dell'Ufficio di presidenza vengono di norma trattate secondo la procedura prevista per le mozioni.
(2) In sede di trattazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio ciascun consigliere ha diritto ad un intervento della durata di dieci minuti.
(3) In caso di nomine da parte del Consiglio, ciascun consigliere ha diritto ad un intervento di cinque minuti.