Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) I consiglieri manifestano la propria volontà votando si, no o astenendosi; le votazioni sono palesi per alzata di mano, orali per appello nominale o segrete mediante l'utilizzo dell'impianto elettronico o la consegna delle schede.
(2) Sempreché il presente regolamento non preveda espressamente una diversa modalità, le votazioni sono palesi, a meno che tre consiglieri non richiedano la votazione per appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste richieste possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessario o verbalmente, con richiesta al Presidente di verificare che la proposta sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrente.
(3) L'eventuale richiesta di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere fatta prima che abbia inizio la votazione.
(4) Nel concorso delle due richieste, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
(5) Nelle questioni riguardanti persone, la votazione è fatta per scrutinio segreto.