Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) L'esercizio delle funzioni di consigliere è condizionato alla prestazione del giuramento.
(2) Il consigliere rappresenta l'intera provincia e non può essere chiamato a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.