Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) L'elezione dei due Vicepresidenti della Giunta, i quali devono appartenere uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano, viene effettuata dal Consiglio separatamente per ciascun gruppo linguistico, tra i componenti della Giunta eletti.
(2) Si applica la disciplina stabilita per l'elezione degli assessori.