Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Il Consiglio si riunisce per la prima volta dopo le elezioni entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti/delle elette.
(2) L'avviso di convocazione è inviato dal/dalla Presidente della Provincia in carica a tutti i consiglieri eletti/a tutte le consigliere elette, con lettera raccomandata, e deve indicare, all'ordine del giorno, i seguenti adempimenti:
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.