Le parti firmatarie concordano che negli articoli ove si fa riferimento al D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e alle leggi provinciali vigenti e successive modifiche si intendono le modifiche alle suddette leggi intercorse fino alla data dell'approvazione del presente accordo. Eventuali successive modifiche non incidono automaticamente sul presente contratto.
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.